Art. 4
Azioni ammissibili al finanziamento
1. I progetti finanziabili con il fondo di cui all'articolo 1
devono prevedere lo svolgimento di una o piu' delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attivita' strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini
che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attivita' di ludoterapia e clownterapia presso i reparti
ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attivita' ludiche e didattiche presso le strutture di
accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro
familiari.