Art. 6
Disciplina delle spese
1. La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione
contabile, della congruita' dei costi e dell'ammissibilita' delle
spese, nonche' dei massimali di costo, e' regolata dalla circolare
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2
del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009.
2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a
segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attivita' non possono
superare globalmente il 10 per cento del costo complessivo del
progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente
riconducibili alle attivita' di progetto non possono eccedere il 10
per cento del costo complessivo del progetto.
3. Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non puo' essere
inferiore al 5 per cento ne' superiore al 20 per cento delle risorse
annualmente disponibili sul fondo.
4. Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere
inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo
bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari
dell'associazione proponente.
5. La quota di finanziamento statale non puo' eccedere l'80 per
cento del costo totale del progetto presentato.