Art. 9
Cause di inammissibilita'
1. Sono escluse dalla fase di valutazione di cui all'articolo 10 le
domande di finanziamento per le quali ricorrano una o piu' delle
seguenti cause di inammissibilita':
a) mancanza di uno o piu' requisiti di partecipazione di cui
all'articolo 7;
b) redazione mediante modulistica diversa da quella citata
all'articolo 8, comma 1;
c) mancanza della firma del legale rappresentante;
d) ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione
procedente oltre il termine fissato nel provvedimento di cui
all'articolo 8, comma 1, ovvero senza il rispetto delle modalita' in
esso indicate;
e) mancanza di uno o piu' documenti fra quelli elencati
all'articolo 8, comma 3;
f) mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di durata dei
progetti previsti dall'articolo 5;
g) mancato rispetto di uno o piu' dei limiti finanziari previsti
dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;
h) superamento da parte del medesimo soggetto, in qualita' di
proponente o partner, del numero massimo di progetti previsto
dall'articolo 8, comma 4.
2. L'esclusione e' comunicata al soggetto proponente entro trenta
giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione
procedente, del verbale della commissione di cui al successivo
articolo 10.