IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo  per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile e, in  particolare,  l'articolo  1,
comma 7; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante  codice
della protezione civile; 
  Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative  e
correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2019; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza  unificata,  nella  seduta
del 15 gennaio 2020; 
  Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei  ministri  alle
Camere, presentata  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 febbraio 2020; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  della  difesa,  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, dell'economia e delle  finanze,  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti
territoriali e centrali  per  fini  di  aggiornamento,  formazione  e
qualificazione  del  personale  addetto  ai  servizi  di   protezione
civile»; 
    b) al comma 7,  dopo  le  parole  «dai  beni  culturali  e»  sono
inserite  le  seguenti:  «paesaggistici,  dalle  strutture  e   dalle
infrastrutture pubbliche e private e». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Nota al titolo: 
              Il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana del 22 gennaio 2018, n. 17. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta  di  seguito  il  testo  dell'art.  2  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Attivita' di protezione civile). -  1.  Sono
          attivita'  di   protezione   civile   quelle   volte   alla
          previsione, prevenzione  e  mitigazione  dei  rischi,  alla
          gestione delle emergenze e al loro superamento. 
                2.  La   previsione   consiste   nell'insieme   delle
          attivita', svolte anche con il concorso di soggetti  dotati
          di  competenza  scientifica,  tecnica   e   amministrativa,
          dirette all'identificazione e allo studio, anche  dinamico,
          degli scenari di rischio  possibili,  per  le  esigenze  di
          allertamento del Servizio nazionale, ove  possibile,  e  di
          pianificazione di protezione civile. 
                3.  La  prevenzione   consiste   nell'insieme   delle
          attivita' di natura strutturale e non  strutturale,  svolte
          anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre  la
          possibilita' che si verifichino danni conseguenti a  eventi
          calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite  per
          effetto delle attivita' di previsione. 
                4. Sono attivita' di prevenzione non  strutturale  di
          protezione civile quelle concernenti: 
                  a)   l'allertamento   del    Servizio    nazionale,
          articolato  in  attivita'   di   preannuncio   in   termini
          probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
          disponibili, di monitoraggio e  di  sorveglianza  in  tempo
          reale degli eventi e  della  conseguente  evoluzione  degli
          scenari di rischio; 
                  b) la pianificazione  di  protezione  civile,  come
          disciplinata dall'art. 18; 
                  c) la  formazione  e  l'acquisizione  di  ulteriori
          competenze  professionali  degli  operatori  del   Servizio
          nazionale; 
                  d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa
          tecnica di interesse; 
                  e) la diffusione della conoscenza e  della  cultura
          della protezione civile, anche con il coinvolgimento  delle
          istituzioni  scolastiche,  allo  scopo  di  promuovere   la
          resilienza delle comunita' e  l'adozione  di  comportamenti
          consapevoli  e  misure  di  autoprotezione  da  parte   dei
          cittadini; 
                  f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di
          rischio e le relative norme di comportamento nonche'  sulla
          pianificazione di protezione civile; 
                  g)   la   promozione    e    l'organizzazione    di
          esercitazioni ed altre attivita' addestrative e  formative,
          anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio
          nazionale al fine di  promuovere  l'esercizio  integrato  e
          partecipato  della  funzione  di  protezione  civile,   che
          possono prevedere  scambi  di  personale  delle  componenti
          territoriali  e  centrali  per   fini   di   aggiornamento,
          formazione  e  qualificazione  del  personale  addetto   ai
          servizi di protezione civile; 
                  h) le attivita' di cui  al  presente  comma  svolte
          all'estero,  in  via  bilaterale,  o   nel   quadro   della
          partecipazione  dell'Italia   all'Unione   europea   e   ad
          organizzazioni  internazionali,  al  fine   di   promuovere
          l'esercizio  integrato  e  partecipato  della  funzione  di
          protezione civile; 
                  i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra
          la pianificazione di protezione civile e la  pianificazione
          territoriale e le procedure amministrative di gestione  del
          territorio per gli  aspetti  di  competenza  delle  diverse
          componenti. 
                5.  Sono  attivita'  di  prevenzione  strutturale  di
          protezione civile quelle concernenti: 
                  a) la partecipazione all'elaborazione  delle  linee
          di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle
          politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali  o
          derivanti  dalle  attivita'  dell'uomo  e   per   la   loro
          attuazione; 
                  b)  la  partecipazione  alla  programmazione  degli
          interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali
          o  derivanti  dall'attivita'  dell'uomo  e  alla   relativa
          attuazione; 
                  c)  l'esecuzione  di  interventi   strutturali   di
          mitigazione del rischio, in occasione di eventi calamitosi,
          in  coerenza  con  gli  strumenti   di   programmazione   e
          pianificazione esistenti; 
                  d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e
          non strutturale per finalita' di protezione civile  di  cui
          all'art. 22. 
                6. La gestione dell'emergenza consiste  nell'insieme,
          integrato e coordinato, delle  misure  e  degli  interventi
          diretti ad  assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza  alle
          popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli  animali
          e la riduzione del  relativo  impatto,  anche  mediante  la
          realizzazione di interventi indifferibili e urgenti  ed  il
          ricorso a procedure semplificate, e la  relativa  attivita'
          di informazione alla popolazione. 
                7.    Il    superamento    dell'emergenza    consiste
          nell'attuazione coordinata delle misure volte  a  rimuovere
          gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di  vita
          e di lavoro, per ripristinare i servizi  essenziali  e  per
          ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli  eventi
          calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni  per
          il  ripristino  delle  strutture  e  delle   infrastrutture
          pubbliche e private danneggiate, nonche' dei  danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici, dalle  strutture  e  dalle  infrastrutture
          pubbliche e private e dal patrimonio edilizio  e  all'avvio
          dell'attuazione  delle   conseguenti   prime   misure   per
          fronteggiarli.».