Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, dopo la parola «boschivi»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti:  «,  fatte  salve  le   competenze   organizzative   e   di
coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353». 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  16  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile).
          -  1.  L'azione  del  Servizio  nazionale  si  esplica,  in
          particolare,  in  relazione  alle  seguenti  tipologie   di
          rischi:  sismico,  vulcanico,   da   maremoto,   idraulico,
          idrogeologico,  da  fenomeni  meteorologici   avversi,   da
          deficit idrico  e  da  incendi  boschivi,  fatte  salve  le
          competenze organizzative e di coordinamento previste  dalla
          legge 21 novembre 2000, n. 353. 
                2.  Ferme  restando  le   competenze   dei   soggetti
          ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa
          di  settore  e  le  conseguenti  attivita',  l'azione   del
          Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi',
          per le seguenti tipologie  di  rischi:  chimico,  nucleare,
          radiologico,  tecnologico,   industriale,   da   trasporti,
          ambientale, igienico-sanitario e da  rientro  incontrollato
          di oggetti e detriti spaziali. 
                3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli
          interventi  e   le   opere   per   eventi   programmati   o
          programmabili  in  tempo  utile  che  possono   determinare
          criticita'  organizzative,  in  occasione  dei   quali   le
          articolazioni territoriali  delle  componenti  e  strutture
          operative del  Servizio  nazionale  possono  assicurare  il
          proprio  supporto,  limitatamente  ad  aspetti  di   natura
          organizzativa  e  di  assistenza   alla   popolazione,   su
          richiesta delle autorita' di protezione civile  competenti,
          anche ai fini dell'implementazione delle necessarie  azioni
          in termini di tutela dei cittadini. ». 
              - la legge 21 novembre 2000, n.  353  pubblicata  sulla
          Gazzetta della Repubblica Italiana del 30 novembre 2000, n.
          280. ».