Art. 10 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353».
Note all'art. 10: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile). - 1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attivita', l'azione del Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi', per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. 3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorita' di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. ». - la legge 21 novembre 2000, n. 353 pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del 30 novembre 2000, n. 280. ».