Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  lettera  b),  dopo  le  parole  «monitoraggio  e
sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti
elaborati e forniti, previa stipula di  apposite  convenzioni,  dalle
strutture tecniche delle Regioni,»; 
    b)  dopo  il  comma  2   e'   aggiunto   il   seguente:   «2-bis.
L'allertamento da  parte  del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme  pubblico  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259.»; 
    c) al comma 3, dopo le parole  «dell'attivita'  di  allertamento»
sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle  di  cui  al  comma
2-bis,». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  17  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   17   (Sistemi   di   allertamento).   -    1.
          L'allertamento del Servizio nazionale di protezione  civile
          e' articolato in un sistema statale e regionale  costituito
          dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per
          sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e  le
          valutazioni, in tempo reale, relative,  ove  possibile,  al
          preannuncio in termini probabilistici,  al  monitoraggio  e
          alla sorveglianza in  tempo  reale  degli  eventi  e  della
          conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine  di
          attivare il Servizio nazionale della protezione  civile  ai
          diversi livelli territoriali. 
                2. Il governo e la gestione del  sistema  di  allerta
          sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile  e
          dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,  che
          ne garantiscono il funzionamento e l'attivita' utilizzando: 
                  a) per il rischio  idraulico,  idrogeologico  e  da
          fenomeni  meteorologici  avversi,  la   rete   dei   Centri
          funzionali gia' disciplinata dalla direttiva del Presidente
          del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
          marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi
          meteorologici a livello  nazionale  e  regionale,  le  reti
          strumentali  di  monitoraggio  e  sorveglianza,  nonche'  i
          Centri di competenza di cui all'art. 21; 
                  b) per le altre tipologie di  rischio,  i  prodotti
          della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se
          utili alle specifiche  esigenze,  le  reti  strumentali  di
          monitoraggio e sorveglianza,  eventuali  dati  e  strumenti
          elaborati   e   forniti,   previa   stipula   di   apposite
          convenzioni,  dalle  strutture  tecniche   delle   Regioni,
          nonche' i Centri di competenza di cui all'art. 21. 
              2-bis L'allertamento da parte del servizio nazionale di
          protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema  di
          allarme pubblico di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  ee
          bis), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. 
                3.  Le  modalita'  di  organizzazione  e  svolgimento
          dell'attivita' di allertamento, ivi comprese quelle di  cui
          al  comma  2-bis,  sono  disciplinate  con   direttiva   da
          adottarsi ai sensi dell'art. 15, al fine  di  garantire  un
          quadro  coordinato  in  tutto  il  territorio  nazionale  e
          l'integrazione tra  i  sistemi  di  protezione  civile  dei
          diversi    territori,    nel    rispetto     dell'autonomia
          organizzativa delle Regioni e delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente  comma
          provvede, in particolare: 
                  a) all'omogeneizzazione, su base  nazionale,  delle
          terminologie  e  dei  codici  convenzionali  adottati   per
          gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del
          Servizio nazionale; 
                  b) alla  disciplina  degli  aspetti  relativi  alla
          comunicazione  del  rischio,  anche   in   relazione   alla
          redazione dei piani di protezione civile  di  cui  all'art.
          18, e all'informazione alla  popolazione  sulle  misure  in
          essi contenute; 
                  c) alla definizione di  modelli  organizzativi  che
          consentano di assicurare la  necessaria  continuita'  nello
          svolgimento delle diverse fasi di attivita'. 
                4. Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione,  senza
          soluzione   di   continuita',   dell'efficiente    supporto
          dell'attivita' delle reti strumentali  di  monitoraggio  al
          Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli
          Enti o agenzie da esse  costituite  per  l'esercizio  delle
          relative competenze sono esentate, a far data dal  relativo
          trasferimento  delle  funzioni  di  cui   al   preesistente
          servizio idrografico e mareografico nazionale  (SIMN),  dal
          pagamento dei diritti amministrativi e dei  contributi  per
          la  concessione  del  diritto   individuale   d'uso   delle
          frequenze utilizzate  alla  data  del  trasferimento  delle
          funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio
          dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di
          monitoraggio e sorveglianza e dei  radar  meteorologici  di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  24  luglio  2002,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 239 dell'11  ottobre  2002.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottarsi,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione  civile
          di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito  e
          le relative modalita' di concessione.  Il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  il  Dipartimento  della  protezione
          civile  d'intesa  con  le  altre  amministrazioni  centrali
          competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento  e
          Bolzano  provvedono  alla  ricognizione   delle   frequenze
          effettivamente  utilizzate  necessarie  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui al presente comma. Dall'applicazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                5.  I  provvedimenti  concernenti  le  autorizzazioni
          necessarie per l'installazione di stazioni  delle  reti  di
          monitoraggio e sorveglianza facenti parte  dei  sistemi  di
          allertamento di cui al  comma  2,  sono  resi  entro  venti
          giorni dalla richiesta, decorsi i quali  le  autorizzazioni
          si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei
          diritti d'uso per l'esercizio delle  frequenze  si  applica
          quanto  previsto  dall'art.  107,  comma  3,  del   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259. ». 
              - Si riporta di seguito l'articolo,  comma  1,  lettera
          ee-bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 
                «ee-bis) Sistema  di  allarme  pubblico:  sistema  di
          diffusione  di  allarmi   pubblici   agli   utenti   finali
          interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o  in
          corso, che puo' utilizzare servizi mobili di  comunicazione
          interpersonale basati sul  numero,  servizi  di  diffusione
          radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un  servizio
          di accesso a internet. Qualora gli allarmi  pubblici  siano
          trasmessi  tramite  servizi  di  comunicazione  elettronica
          accessibili al pubblico diversi da quelli di cui  al  primo
          periodo, la  loro  efficacia  deve  essere  equivalente  in
          termini di copertura e capacita' di raggiungere gli  utenti
          finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella
          zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili
          da ricevere per gli utenti finali;».