Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  parola  «direttiva»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«direttive»; 
    b) le parole «degli effetti» sono soppresse; 
    c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le
seguenti: «e dei loro effetti». 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  22  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale
          e non strutturale per finalita' di protezione civile). - 1.
          Il  Dipartimento  della  protezione  civile   assicura   il
          coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di
          prevenzione  strutturale,   limitate   alle   strutture   e
          infrastrutture di proprieta' pubblica,  e  non  strutturale
          per finalita' di protezione civile,  previsti  da  apposite
          norme di legge, volti al  complessivo  miglioramento  della
          gestione  delle  emergenze  e,  piu'  in   generale,   alla
          riduzione  dei  rischi,   alla   cui   attuazione   possono
          provvedere le componenti e strutture operative del Servizio
          nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 18-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,   n.   8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,
          n. 45. 
                2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile
          assicura,  secondo  forme  e  modalita'  da  definire   con
          direttive da adottarsi ai  sensi  dell'art.  15,  opportune
          forme di  coordinamento  e  monitoraggio  delle  azioni  di
          previsione  e  prevenzione  e   dei   loro   effetti,   per
          individuare  le  priorita'  d'azione  in   relazione   alle
          differenti tipologie di rischio. 
                3. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe a quelle di cui al  comma  1,  per  assicurare  il
          coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di
          prevenzione strutturale e non strutturale per finalita'  di
          protezione civile in relazione alle  diverse  tipologie  di
          rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.».