Art. 14 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la parola «attesti» e' sostituita dalla seguente: «dichiara», la parola «nonche'» e' soppressa e dopo le parole «all'articolo 13, comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti».
Note all'art. 14: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7 che, per l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita' fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'art. 32, delle strutture operative nazionali di cui all'art. 13, comma 1, nonche' dei Comuni o loro forme associative per il supporto agli Enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessita', con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24. 2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorita' regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera e), nonche', alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15. 3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.».