Art. 14 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 23, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n.  1,  la  parola  «attesti»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«dichiara», la  parola  «nonche'»  e'  soppressa  e  dopo  le  parole
«all'articolo 13, comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonche'  dei
comuni o loro forme associative per  il  supporto  agli  enti  locali
coinvolti». 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  23  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 23 (Dichiarazione dello stato di  mobilitazione
          del Servizio nazionale della protezione civile).  -  1.  In
          occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7  che,  per
          l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi con
          intensita' tale  da  compromettere  la  vita,  l'integrita'
          fisica o beni di primaria  importanza,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          su richiesta  del  Presidente  della  Regione  o  Provincia
          autonoma interessata che dichiara  il  pieno  dispiegamento
          delle  risorse   territoriali   disponibili,   dispone   la
          mobilitazione  straordinaria  del  Servizio   nazionale   a
          supporto dei  sistemi  regionali  interessati  mediante  il
          coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle  altre
          Regioni e Province autonome e del volontariato  organizzato
          di protezione civile di cui all'art.  32,  delle  strutture
          operative nazionali di cui all'art. 13,  comma  1,  nonche'
          dei Comuni o loro forme associative per  il  supporto  agli
          Enti   locali   coinvolti.   In   ragione   dell'evoluzione
          dell'evento e  delle  relative  necessita',  con  ulteriore
          decreto  viene  disposta  la  cessazione  dello  stato   di
          mobilitazione, ad esclusione dei casi  in  cui  si  proceda
          alla deliberazione dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale ai sensi dell'art. 24. 
                2. Sulla base  della  dichiarazione  dello  stato  di
          mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1,  il
          Dipartimento   della   protezione   civile   assicura    il
          coordinamento  dell'intervento  del  Servizio  nazionale  a
          supporto delle autorita' regionali  di  protezione  civile,
          allo scopo di concorrere ad assicurare  l'assistenza  e  il
          soccorso  alle  popolazioni  interessate  in  coerenza  con
          quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera  d),  ovvero,
          sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di  quanto
          previsto dall'art. 8, comma 1, lettera  e),  nonche',  alla
          cessazione  delle  esigenze  qualora  non   intervenga   la
          deliberazione  dello  stato   di   emergenza   di   rilievo
          nazionale, cura la ricognizione delle attivita'  di  natura
          straordinaria poste in essere dalle componenti e  strutture
          operative  interessate  nel  periodo   di   vigenza   della
          dichiarazione    medesima,     secondo     procedure     di
          rendicontazione definite  con  direttiva  da  adottarsi  ai
          sensi dell'art. 15. 
                3. Qualora  non  intervenga  la  deliberazione  dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla  base  delle
          ricognizioni  effettuate  ai  sensi  del   comma   2,   con
          provvedimento del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile, vengono assegnati contributi per il  concorso  alla
          copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti
          e strutture operative del  Servizio  nazionale  mobilitate,
          ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati,
          a  valere  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  per  le
          emergenze nazionali di cui all'art. 44. 
                4. Le Regioni possono definire,  con  propria  legge,
          provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad  eventi
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con oneri a  carico
          dei propri bilanci.».