Art. 15 
 
          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, le parole «con  propria  deliberazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con una o piu' deliberazioni». 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  24  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
          seguito   di   una   valutazione   speditiva   svolta   dal
          Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati  e
          delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
          e Province autonome interessate, presentano i requisiti  di
          cui all'art. 7, comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo  criteri
          omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma  7,  le
          prime risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio  delle
          attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli
          interventi piu'  urgenti  di  cui  all'art.  25,  comma  2,
          lettere a) e b) nelle more  della  ricognizione  in  ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita' di  cui  all'art.  25,
          comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze nazionali di cui all'art. 44. Ove, in seguito, si
          verifichi, sulla base di apposita rendicontazione,  che  le
          risorse destinate alle attivita' di  cui  alla  lettera  a)
          risultino o siano in procinto di  risultare  insufficienti,
          il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione  del
          Capo del Dipartimento della protezione  civile,  individua,
          con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie
          necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del  Fondo  per
          le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita' di cui all'art. 3 della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20, e successive modificazioni. 
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai  sensi  dell'art.  26,  subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110  del
          codice  di  procedura  civile,  nonche'  in  tutti   quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'art. 5-bis, comma 5,  del  decreto-legge  7  settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7. Le disposizioni di
          cui al  presente  comma  trovano  applicazione  nelle  sole
          ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi  dell'art.  25,
          comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli
          enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi
          designati. 
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'art.  15
          sono disciplinate le  procedure  istruttorie  propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, e dal  Piano  di  pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle  emergenze  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
          lettera b).».