Art. 17 
 
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  da  «e  disposizioni  finalizzate»  a
«risorse  disponibili»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con   la
medesima  ordinanza  possono  essere  inoltre  consentite   eventuali
rimodulazioni del piano  degli  interventi  entro  il  termine  della
scadenza della contabilita'  speciale  e  nel  limite  delle  risorse
ancora disponibili, previa approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza  di
cui al comma 1 e' individuata l'autorita'  che,  fino  alla  scadenza
della proroga  prevista  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  5,  e'
autorizzata alla gestione della contabilita'  speciale.  La  medesima
autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma  1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di  scadenza
dello stato di emergenza. Le  somme  che  si  rendono  disponibili  a
seguito della revoca possono essere utilizzate per  la  realizzazione
di   nuovi   interventi   strettamente   connessi   al    superamento
dell'emergenza. La medesima ordinanza individua  anche  le  modalita'
per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di  continuita',
fino  all'effettivo  subentro  dell'autorita'   competente   in   via
ordinaria.». 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  26  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 26  (Ordinanze  volte  a  favorire  il  rientro
          nell'ordinario  a   seguito   di   emergenze   di   rilievo
          nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della  scadenza
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e'  adottata
          apposita  ordinanza  volta  a  favorire   e   regolare   il
          proseguimento dell'esercizio delle  funzioni  commissariali
          in  via  ordinaria  nel  coordinamento  degli   interventi,
          conseguenti all'evento, pianificati e non ancora  ultimati.
          Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
          pubblica,  con  tale  ordinanza  possono  essere   altresi'
          emanate, per la durata massima di sei mesi non  prorogabile
          e per i soli interventi connessi  all'evento,  disposizioni
          derogatorie,   nel   rispetto   dei    principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
          europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e  di
          acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione  di
          termini  analiticamente  individuati.   Con   la   medesima
          ordinanza  possono  essere  inoltre  consentite   eventuali
          rimodulazioni del piano degli interventi entro  il  termine
          della scadenza della contabilita'  speciale  e  nel  limite
          delle risorse ancora disponibili, previa  approvazione  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                2. Con l'ordinanza di cui al comma 1  e'  individuata
          l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga  prevista
          ai  sensi  dell'art.  27,  comma  5,  e'  autorizzata  alla
          gestione della contabilita' speciale. Il medesimo  soggetto
          puo' revocare gli interventi del piano di cui  al  comma  1
          che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
          scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si  rendono
          disponibili  a  seguito   della   revoca   possono   essere
          utilizzate  per  la  realizzazione  di   nuovi   interventi
          strettamente connessi  al  superamento  dell'emergenza.  La
          medesima ordinanza individua  anche  le  modalita'  per  la
          prosecuzione   degli   interventi   senza   soluzione    di
          continuita'  fino  all'effettivo  subentro   dell'autorita'
          competente in via ordinaria. 
                3. Per la prosecuzione degli interventi non  ultimati
          e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
          le  disponibilita'  che  residuano  alla   chiusura   della
          contabilita'  speciale  si  provvede  ai  sensi  di  quanto
          previsto dall'art. 27, comma 5.».