Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «, le quali possono  essere  mantenute  per  un  periodo
massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei  relativi
stati di emergenza»; 
    b) al comma 3, dopo le parole  «eventualmente  provenienti»  sono
inserite  le  seguenti:  «da  donazioni,  da  altre  amministrazioni,
nonche'»; 
    c) al comma 5, le parole da «e  comunque»  a  «dell'articolo  24,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il limite di
cui al comma 1»; 
    d) al comma 6, le  parole  «presente  articolo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «presente  codice»  e  dopo  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 25» sono  inserite  le  seguenti:  «e  sono  utilizzate
secondo le modalita' e i termini  previsti  dalle  ordinanze  di  cui
all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione  al  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza». 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  27  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 27.  (Contabilita'  speciali  per  la  gestione
          delle emergenze di rilievo nazionale e  altre  disposizioni
          in materia  amministrativa  e  procedimentale).  -  1.  Per
          l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi
          di quanto previsto dall'art. 44-ter, comma 8,  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,   puo'   essere   autorizzata
          l'apertura di  apposite  contabilita'  speciali,  le  quali
          possono  essere  mantenute  per  un  periodo   massimo   di
          quarantotto mesi dalla data di deliberazione  dei  relativi
          stati di emergenza. 
                2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo  emergenze
          nazionali di cui alla delibera prevista dall'art. 24, comma
          1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del
          commissario delegato sulla contabilita' speciale aperta  ai
          sensi del  comma  1.  Le  ulteriori  somme  previste  dalla
          delibera di cui all'art. 24, comma 2,  vengono  corrisposte
          nella misura del 50 per  cento  a  seguito  dell'emanazione
          della delibera medesima, mentre il restante  50  per  cento
          all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi
          finanziati. 
                3. Sulle contabilita' speciali  di  cui  al  presente
          articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
          ulteriori risorse finanziarie  finalizzate  al  superamento
          dello specifico contesto emergenziale,  diverse  da  quelle
          stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali  di
          cui all'art. 44, e rese disponibili dalle Regioni  e  dagli
          enti  locali  interessati,  da  individuarsi  con  apposite
          ordinanze di protezione civile adottate di concerto con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Sulle  medesime
          contabilita'  possono,  altresi',  confluire   le   risorse
          finanziarie  eventualmente  provenienti  da  donazioni,  da
          altre amministrazioni, nonche' dal  Fondo  di  solidarieta'
          dell'Unione europea. 
                4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
          del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  dell'art.
          333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive
          modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno  dalla
          chiusura di ciascun esercizio e dal termine della  gestione
          o del loro incarico, tutte le  entrate  e  tutte  le  spese
          riguardanti gli interventi di cui coordinano  l'attuazione,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito  il  Dipartimento  della  protezione  civile,   che
          contenga, altresi', l'indicazione dei crediti e dei  debiti
          e delle relative  scadenze,  gli  interventi  eventualmente
          affidati a soggetti  attuatori  all'uopo  individuati,  gli
          obblighi in materia di  trasmissione  e  comunicazione  dei
          rendiconti, anche ai fini di quanto previsto  dall'art.  42
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e  successive
          modificazioni.  Per  l'omissione   o   il   ritardo   nella
          rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto  23
          maggio 1924, n. 827. Al fine di  garantire  la  trasparenza
          dei flussi finanziari e della  rendicontazione  di  cui  al
          presente comma sono vietati girofondi tra  le  contabilita'
          speciali. 
                5. Per  la  prosecuzione  e  il  completamento  degli
          interventi  e  delle  attivita'  previste  dalle  ordinanze
          adottate ai sensi dell'art. 25 ove non ultimati o  conclusi
          alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale
          la durata della contabilita' speciale puo' essere prorogata
          per un periodo  di  tempo  determinato  fermo  restando  il
          limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori  interventi  ed
          attivita' da porre in essere secondo le ordinarie procedure
          di spesa con le disponibilita' che residuano alla  chiusura
          della  contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti
          possono  essere  trasferite  alla   regione   ovvero,   ove
          esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento
          della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori
          competenti. Per gli interventi e le  attivita'  di  cui  al
          presente  comma  di  competenza  di  Amministrazioni  dello
          Stato, le risorse finanziarie relative che  residuano  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione. 
                6.  Le  risorse  derivanti   dalla   chiusura   delle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  presente  codice  sono
          vincolate alla realizzazione degli interventi previsti  nei
          piani di  attuazione  delle  ordinanze  adottate  ai  sensi
          dell'art. 25 e sono utilizzate secondo  le  modalita'  e  i
          termini previsti dalle ordinanze di  cui  all'art.  26.  Le
          eventuali  somme  residue  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'art.  44,  ad
          eccezione  di  quelle  derivanti  da   fondi   di   diversa
          provenienza,  che  vengono  versate   al   bilancio   delle
          Amministrazioni  di  provenienza.  Al  fine   di   favorire
          l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle
          contabilita' speciali di cui al presente comma  secondo  le
          procedure ordinarie di spesa, si  applica  quanto  previsto
          dall'art. 1, commi 787, 788,  789  e  790  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
                7.   Fermo   quanto   previsto   dall'art.   1    del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  fino
          alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
          civile, resta sospesa ogni azione esecutiva,  ivi  comprese
          quelle di cui agli articoli 543 e seguenti  del  codice  di
          procedura civile  e  quelle  di  cui  agli  articoli  91  e
          seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
          sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 
                8. Il comma  7,  si  applica  alle  risorse  comunque
          dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
          ordinanze  di  protezione   civile;   tali   risorse   sono
          insuscettibili  di  pignoramento  o  sequestro  fino   alla
          definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali. 
                9.  Le  controversie   relative   all'esecuzione   di
          interventi ed attivita' realizzati in base  alle  ordinanze
          di cui all'art. 25 o comprese in programmi di ricostruzione
          di territori colpiti  da  calamita'  naturali  non  possono
          essere devolute a collegi arbitrali. 
                10. Al  fine  di  assicurare  risparmi  di  spesa,  i
          compromessi  e  le  clausole  compromissorie  inserite  nei
          contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
          l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni  di
          stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, sono nulli. 
                11.    Per     l'esecuzione     dei     provvedimenti
          giurisdizionali  emessi  a   seguito   delle   controversie
          relative  all'esecuzione   di   interventi   ed   attivita'
          derivanti  dal  presente  decreto,  il   termine   previsto
          dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  1996,
          n. 669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.».