Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4,». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta  di  seguito  il  testo  dell'art.  3  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile).
          -  1. Fanno parte del Servizio nazionale  le  autorita'  di
          protezione   civile   che,   secondo   il   principio    di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza,
          garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in
          relazione ai rispettivi ambiti di governo, le  funzioni  di
          indirizzo politico in materia di protezione  civile  e  che
          sono: 
                  a) il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  in
          qualita' di autorita'  nazionale  di  protezione  civile  e
          titolare delle politiche in materia; 
                  b) i Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, in qualita'  di  autorita'
          territoriali di protezione civile e in base  alla  potesta'
          legislativa attribuita,  limitatamente  alle  articolazioni
          appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; 
                  c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita'
          di   autorita'   territoriali    di    protezione    civile
          limitatamente alle articolazioni appartenenti o  dipendenti
          dalle rispettive amministrazioni. 
                2. Il Servizio nazionale si articola  in  componenti,
          strutture operative nazionali e regionali nonche'  soggetti
          concorrenti di cui all'art. 13, comma 2. In coerenza con  i
          rispettivi ordinamenti e nell'ambito  di  quanto  stabilito
          dal presente decreto, operano con riferimento  agli  ambiti
          di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1: 
                  a) il Dipartimento della protezione civile, di  cui
          si  avvale  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri
          nell'esercizio della funzione di indirizzo e  coordinamento
          del  Servizio  nazionale  e   per   assicurare   l'unitaria
          rappresentanza nazionale  presso  l'Unione  europea  e  gli
          organismi internazionali in materia di  protezione  civile,
          ferme restando le competenze  del  Ministero  degli  affari
          esteri e  della  cooperazione  internazionale,  nonche'  le
          Prefetture - Uffici Territoriali di Governo; 
                  b) Le Regioni titolari della  potesta'  legislativa
          concorrente in materia di protezione civile e  le  Province
          autonome di Trento e di  Bolzano  titolari  della  potesta'
          legislativa esclusiva nelle materie previste dallo  statuto
          speciale e dalle relative norme di attuazione; 
                  c) i Comuni, anche in forma  aggregata,  le  citta'
          metropolitane e le Province in qualita'  di  enti  di  area
          vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,  secondo  le
          modalita' organizzative ivi disciplinate. 
                3.  L'articolazione  di  base  dell'esercizio   della
          funzione di protezione civile  a  livello  territoriale  e'
          organizzata  nell'ambito  della   pianificazione   di   cui
          all'art.  18,   che,   nel   rispetto   dei   principi   di
          sussidiarieta', differenziazione e  adeguatezza,  definisce
          gli   ambiti   territoriali   e   organizzativi    ottimali
          individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri  generali
          fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, e costituiti da uno
          o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle
          attivita'  di  cui  all'art.  2,  anche  in   deroga   alle
          previsioni di cui all'art. 14, commi  27  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni. ».