Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dal
seguente: «In occasione della partecipazione ad  attivita'  di  lunga
durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle  organizzazioni  di
volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione  da  parte
dell'autorita' che ha  autorizzato  l'attivita'  stessa,  nei  limiti
previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui  all'articolo
25.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «dell'intervento o  dell'attivita'»
sono inserite le seguenti: «e sono presentate, ivi comprese quelle di
cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti  l'attinenza  delle  spese
sostenute   con   l'attivita'   svolta   in   occasione   dell'evento
emergenziale»; 
    c) al comma 5, le parole  da  «,  dal  paragrafo  2»  a  «del  1°
febbraio 2013» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 20: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  40  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 40. (Rimborso al  volontariato  organizzato  di
          protezione civile delle spese autorizzate per attivita'  di
          pianificazione,  emergenza,  addestramento   e   formazione
          teorico-pratica e diffusione  della  cultura  e  conoscenza
          della protezione civile). - 1. Le istanze volte ad ottenere
          il rimborso, da parte dei datori di lavoro  dei  volontari,
          per le spese sostenute  in  occasione  di  attivita'  e  di
          interventi autorizzati e relative agli  emolumenti  versati
          ai propri dipendenti nonche',  da  parte  del  volontariato
          organizzato di cui all'art. 32, per le spese  sostenute  in
          occasione di attivita' e di  interventi  autorizzati,  come
          elencate al comma 2, devono essere presentate  al  soggetto
          che  ha  reso  la  comunicazione   di   attivazione,   che,
          effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad
          effettuare  i  rimborsi   nei   limiti   delle   rispettive
          disponibilita'   di   bilancio.    In    occasione    della
          partecipazione ad attivita' di lunga durata o a  interventi
          all'estero i rimborsi alle organizzazioni  di  volontariato
          possono anche essere  oggetto  di  anticipazione  da  parte
          dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita'  stessa,  nei
          limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze  di
          cui all'art. 25. 
                2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale,
          sulla  base   di   idonea   documentazione   giustificativa
          analitica le tipologie di spese sostenute in  occasione  di
          attivita' e di interventi autorizzati ed individuate  nella
          direttiva di cui al comma 5. 
                3.  Le  richieste  di   rimborso   da   parte   delle
          organizzazioni di volontariato  e  dei  datori  di  lavoro,
          devono  pervenire  entro  i  due   anni   successivi   alla
          conclusione  dell'intervento  o   dell'attivita'   e   sono
          presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1,  secondo
          periodo,  mediante  apposita  autocertificazione  ai  sensi
          dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle  spese
          sostenute con l'attivita' svolta in  occasione  dell'evento
          emergenziale. 
                4. I  benefici  previsti  dagli  articoli  39  e  dal
          presente articolo possono essere  estesi  dal  Dipartimento
          della protezione civile  anche  ad  altri  enti  del  Terzo
          settore che non operano nel campo della protezione  civile,
          in caso di emergenze di rilievo nazionale  e  a  condizione
          che l'intervento di tali soggetti sia  ritenuto  essenziale
          per la migliore  riuscita  delle  attivita'  di  protezione
          civile in corso o in programma e limitato, nel tempo,  alle
          piu' urgenti esigenze. 
                5. Con direttiva da adottare ai sensi  dell'art.  15,
          acquisito il parere del Comitato di cui all'art.  42,  sono
          definite le modalita'  e  procedure  per  la  presentazione
          delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la
          conseguente  erogazione  dei   rimborsi   spettanti.   Fino
          all'entrata in vigore della direttiva di  cui  al  presente
          comma,  restano  in  vigore  le  procedure   definite   dal
          Dipartimento della  protezione  civile  e,  per  quanto  di
          competenza, dalle Regioni e Province autonome di  Trento  e
          di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli  9  e
          10 del decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio
          2001, n. 194.». 
              - Si riporta di  seguito  l'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse
          proprio  del  dichiarante  puo'  riguardare  anche   stati,
          qualita' personali e fatti relativi ad  altri  soggetti  di
          cui egli  abbia  diretta  conoscenza.  3.  Fatte  salve  le
          eccezioni espressamente previste per  legge,  nei  rapporti
          con la pubblica amministrazione e con  i  concessionari  di
          pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali  e
          i  fatti  non  espressamente  indicati  nell'art.  46  sono
          comprovati  dall'interessato  mediante   la   dichiarazione
          sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in  cui
          la   legge   preveda   espressamente   che   la    denuncia
          all'Autorita'  di  Polizia   Giudiziaria   e'   presupposto
          necessario per attivare il procedimento  amministrativo  di
          rilascio del duplicato di  documenti  di  riconoscimento  o
          comunque   attestanti   stati    e    qualita'    personali
          dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi  e'
          comprovato  da  chi  ne  richiede  il  duplicato   mediante
          dichiarazione sostitutiva.».