Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  Comitato  si  riunisce
mediante  incontri  dei  rappresentanti  delle  due  Commissioni  che
adottano gli specifici regolamenti di  funzionamento  e  individuano,
ciascuna fra i propri  componenti,  un  proprio  organismo  direttivo
ristretto formato  da  un  uguale  numero  di  membri,  comunque  non
superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare  e  promuovere
l'attivita' della singola Commissione.». 
 
          Note all'art. 21: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  42  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 42. (Comitato  nazionale  del  volontariato  di
          protezione civile). - 1. La partecipazione del volontariato
          organizzato di protezione civile al Servizio  nazionale  e'
          realizzata   anche   attraverso   la   sua    consultazione
          nell'ambito  del  Comitato  nazionale  di  volontariato  di
          protezione civile, costituito con  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottato  previa  intesa  in
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
                2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la
          sua  attivita'  a  titolo  gratuito,  e'  composto  da  due
          commissioni: 
                  a)  la  Commissione  nazionale,  composta   da   un
          volontario  rappresentante  per   ciascuno   dei   soggetti
          iscritti nell'elenco centrale di cui all'art. 34, comma  3,
          lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; 
                  b) la  Commissione  territoriale,  composta  da  un
          volontario rappresentante dei soggetti iscritti in  ciascun
          elenco territoriale di cui all'art. 34,  comma  3,  lettera
          a), designato per ciascuna  Regione  e  Provincia  autonoma
          secondo  le  forme  di   rappresentanza   e   consultazione
          rispettivamente disciplinate. 
                3. Il Comitato, si  riunisce  mediante  incontri  dei
          rappresentanti delle due Commissioni, che  adottano  i  gli
          specifici  regolamenti  di  funzionamento,  e  individuano,
          ciascuna fra i  propri  componenti,  un  proprio  organismo
          direttivo ristretto formato da un uguale numero di  membri,
          comunque non superiore a dieci, il quale ha il  compito  di
          stimolare   e   promuovere   l'attivita'   della    singola
          Commissione. 
                4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma
          1,  continua  ad  operare  la  Consulta   Nazionale   delle
          organizzazioni  di  volontariato   di   protezione   civile
          costituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 61  del  12  marzo  2008,  nella  composizione
          definita con il decreto del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile del 21 ottobre 2014.».