Art. 22 Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».
Note all'art. 22: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 47 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 47. (Coordinamento dei riferimenti normativi). - 1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: a) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto legislativo; b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto; c) l'art. 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'art. 17 del presente decreto; d) l'art. 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'art. 12 del presente decreto; e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto; f) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'art. 7 del presente decreto; g) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, deve intendersi riferito all'art. 27 del presente decreto; h) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 92, comma 1, e nell'art. 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto; i) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'art. 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; l) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto; m) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 67, commi 2 e 3, e nell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto; n) l'art. 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'art. 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'art. 18, comma 3, del presente decreto; o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 1, comma 2, nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto; p) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto; q) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto; r) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; t) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'art. 7 del presente decreto; u) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto; v) l'art. 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'art. 14 del presente decreto; z) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto. 1-bis. All'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 205, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti "29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".». - Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125: «Art. 10. (Interventi internazionali di emergenza umanitaria). - 1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'art. 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza. 2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'art. 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.». - Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazione dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 luglio 2005, n. 176.