Art. 3 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), dopo le parole «di protezione civile», sono inserite le seguenti: «di propria competenza»; b) alla lettera e), le parole «all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7».
Note all'art. 3: Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Attribuzioni delle autorita' territoriali di protezione civile). - 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attivita' da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorita' territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attivita' di cui all'art. 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettivita' delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'art. 18; d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalita', anche con riferimento alle attivita' di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonche' allo svolgimento delle attivita' dei presidi territoriali; e) della disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7.».