Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, dopo le  parole  «i  Comuni,»  sono  inserite  le
seguenti: «le Province ove delegate,». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta  di  seguito  il  testo  dell'art.  9  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  9  (Funzioni  del  Prefetto  nell'ambito   del
          Servizio  nazionale  della  protezione  civile).  -  1.  In
          occasione degli eventi  emergenziali  di  cui  all'art.  7,
          comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel
          caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato
          con le modalita' di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), il
          Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale: 
                  a)  assicura   un   costante   flusso   e   scambio
          informativo con il Dipartimento della protezione civile, la
          Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto
          previsto nella pianificazione di  cui  all'art.  18,  e  il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile del Ministero dell'interno; 
                  b)   assume,   nell'immediatezza   dell'evento   in
          raccordo  con  il  Presidente  della  giunta  regionale   e
          coordinandosi con  la  struttura  regionale  di  protezione
          civile,  la  direzione  unitaria  di  tutti  i  servizi  di
          emergenza  da  attivare  a  livello  provinciale,   curando
          l'attuazione del piano provinciale  di  protezione  civile,
          redatto in conformita' agli articoli 11, comma  1,  lettera
          b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai
          comuni  interessati,  sulla  base  del  relativo  piano  di
          protezione civile, anche al fine di  garantire  l'immediata
          attivazione  degli  interventi  di  primo   soccorso   alla
          popolazione; 
                  c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti
          necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello
          Stato presenti sul territorio provinciale; 
                  d)  vigila  sull'attuazione  dei  servizi  urgenti,
          anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando,
          con le modalita' di cui alla lettera a), eventuali esigenze
          di ulteriori concorsi  d'intesa  con  il  Presidente  della
          Giunta regionale; 
                  e) attiva  gli  enti  e  le  amministrazioni  dello
          Stato, anche ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 1°
          aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato
          anche  mediante  idonee  rappresentanze  presso  i   centri
          operativi comunali. 
                2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti
          di cui al comma 1 e per il  coordinamento  dei  servizi  di
          emergenza   a   livello   provinciale,   adotta   tutti   i
          provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare
          i primi soccorsi  a  livello  provinciale,  comunale  o  di
          ambito ai sensi dell'art. 3,  comma  3,  nel  quadro  degli
          organismi  di  coordinamento  provvisorio  previsti   nella
          direttiva di cui all'art. 18, comma 4. 
                3. Continuano ad applicarsi le  disposizioni  vigenti
          nell'ordinamento giuridico della  Regione  autonoma  Friuli
          Venezia Giulia,  della  Regione  autonoma  della  Sardegna,
          della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e  delle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano.».