Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera b), dopo le parole  «dalla  lettera  o),»  sono
inserite le seguenti: «di ambito»; 
      2) alla  lettera  d),  dopo  le  parole  «le  Prefetture»  sono
aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»; 
      3) alla lettera f), dopo le parole «dello stato di  emergenza»,
sono inserite le seguenti: «per i casi»; 
      4) al  punto  2)  della  lettera  o),  dopo  le  parole  «piani
provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito». 
    b) al comma 3: 
      1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse; 
      2) dopo le parole «lettera  a)»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali». 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  11  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 11 (Funzioni delle Regioni e  disciplina  delle
          funzioni delle citta' metropolitane  e  delle  province  in
          qualita' di enti di area  vasta  nell'ambito  del  Servizio
          nazionale della protezione civile). - 1. Le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'esercizio
          delle rispettive potesta'  legislative  ed  amministrative,
          disciplinano l'organizzazione  dei  sistemi  di  protezione
          civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo
          svolgimento delle attivita' di  protezione  civile  di  cui
          all'art. 2 e, in particolare: 
                  a) le modalita' di  predisposizione  ed  attuazione
          delle attivita' volte alla  previsione  e  prevenzione  dei
          rischi, articolate come previsto all'art. 2, commi 2, 3,  4
          e 5, nonche' delle attivita' di cui ai  commi  6  e  7  del
          medesimo articolo, ivi comprese  le  procedure  finalizzate
          all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione
          civile, che prevede criteri e modalita'  di  intervento  da
          seguire in caso di emergenza e che individua  nel  rispetto
          dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 18,  comma
          4, gli ambiti  territoriali  ottimali  e  connessi  criteri
          organizzativi; 
                  b) gli indirizzi per la predisposizione  dei  piani
          provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla  lettera
          o), di ambito e comunali di protezione civile, nonche'  per
          la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; 
                  c) le modalita'  per  assicurare  il  concorso  dei
          rispettivi sistemi  regionali  di  protezione  civile  alle
          attivita' di  rilievo  nazionale,  anche  avvalendosi,  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti
          convenzionali volti a disciplinarne  il  relativo  sostegno
          funzionale; 
                  d) la  gestione  della  sala  operativa  regionale,
          volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta  e
          scambio  delle  informazioni  con  il  Dipartimento   della
          protezione civile, le Prefetture, le Province ove  delegate
          e i Comuni; 
                  e)   l'ordinamento   e    l'organizzazione    anche
          territoriale della propria struttura,  nonche'  dei  propri
          uffici al fine dell'esercizio delle  attivita'  di  cui  al
          comma 2  e  la  disciplina  di  procedure  e  modalita'  di
          organizzazione   delle   azioni   tecniche,   operative   e
          amministrative  peculiari  e  semplificate  per  provvedere
          all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per
          l'espletamento  delle  relative  attivita',  al   fine   di
          assicurarne  la  prontezza  operativa  e  di  risposta   in
          occasione o in vista degli eventi  di  cui  all'art.  7  ai
          sensi dell'art. 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni; 
                  f) le modalita' per la deliberazione dello stato di
          emergenza per i casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)
          e per lo svolgimento delle conseguenti attivita', ai  sensi
          di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25,  comma
          11; 
                  g) le modalita' di coordinamento, ferme restando le
          competenze del Prefetto di  cui  all'art.  9  e  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di  cui  all'art.   10,
          dell'attuazione   degli   interventi   urgenti   e    dello
          svolgimento dei servizi di emergenza in caso  di  emergenze
          di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  assicurandone
          l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni,
          sulla base del relativo piano di protezione civile; 
                  h) la preparazione, gestione ed  attivazione  della
          colonna   mobile   regionale,    composta    anche    dalle
          organizzazioni di volontariato di cui all'art. 34, comma 3,
          lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione
          degli eventi di cui all'art. 7; 
                  i) le modalita' di  organizzazione  per  realizzare
          gli interventi necessari per rimuovere  gli  ostacoli  alla
          ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite
          da eventi calamitosi; 
                  l) il concorso agli interventi all'estero  mediante
          l'attivazione delle risorse regionali inserite  nei  moduli
          europei con le procedure previste dall'art. 29; 
                  m) lo spegnimento  degli  incendi  boschivi,  fatte
          salve le competenze statali in materia,  in  conformita'  a
          quanto previsto, in conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive  modificazioni
          e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177; 
                  n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo  del
          volontariato organizzato di  protezione  civile  a  livello
          territoriale,   nonche'    delle    relative    forme    di
          rappresentanza su base democratica; 
              o) l'attribuzione,  con  le  modalita'  previste  dalla
          legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in  qualita'  di
          enti di area vasta, di funzioni in  materia  di  protezione
          civile, ivi comprese le relative risorse,  con  particolare
          riguardo a quelle relative: 
                    1) all'attuazione, in ambito  provinciale,  delle
          attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite
          nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi
          provvedimenti amministrativi e, in particolare,  i  compiti
          relativi alla  rilevazione,  raccolta  e  elaborazione  dei
          relativi dati sul territorio provinciale; 
                    2) alla predisposizione dei piani  provinciali  e
          di ambito di protezione civile sulla base  degli  indirizzi
          regionali di cui  alla  lettera  b),  in  raccordo  con  le
          Prefetture; 
                    3) alla vigilanza sulla predisposizione da  parte
          delle proprie strutture di protezione civile,  dei  servizi
          urgenti, anche di natura tecnica, da attivare  in  caso  di
          emergenze. 
                  p) le modalita' per favorire le attivita' formative
          in  materia  di  previsione,  prevenzione  e  gestione   di
          situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione
          della  materia  di  protezione   civile   con   particolare
          riferimento agli amministratori e operatori locali ed  agli
          enti ed istituzioni dei  sistemi  regionali  di  protezione
          civile. 
                2.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente,  le  Regioni,  per  l'attuazione  del
          piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a)
          del comma 1, possono prevedere l'istituzione di  un  fondo,
          iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli
          interventi  previsti  dal  medesimo  piano  e  dei  servizi
          territoriali   cui   i   Comuni   fanno   riferimento   per
          fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. 
                3.  Le  Regioni,  sulla  base  dei  criteri  generali
          fissati  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  4,   favoriscono
          l'individuazione del livello ottimale di organizzazione  di
          strutture di protezione civile a  livello  territoriale  al
          fine  di  garantire  l'effettivita'   delle   funzioni   di
          protezione civile, individuando le forme, anche  aggregate,
          per assicurarne la continuita' sull'intero  territorio,  in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera
          b), nonche' l'organizzazione di modalita' di  supporto  per
          gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze
          di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)  ivi  inclusa
          l'organizzazione dei presidi territoriali. 
                4. Le funzioni di cui al comma  1  sono  disciplinate
          dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e  la  coerenza
          generale con le direttive adottate ai sensi dell'art. 15.».