Art. 6 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole «dalla lettera o),» sono inserite le seguenti: «di ambito»; 2) alla lettera d), dopo le parole «le Prefetture» sono aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»; 3) alla lettera f), dopo le parole «dello stato di emergenza», sono inserite le seguenti: «per i casi»; 4) al punto 2) della lettera o), dopo le parole «piani provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito». b) al comma 3: 1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse; 2) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali».
Note all'art. 6: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potesta' legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 e, in particolare: a) le modalita' di predisposizione ed attuazione delle attivita' volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonche' delle attivita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonche' per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalita' per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attivita' di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale; d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni; e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonche' dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalita' di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni; f) le modalita' per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attivita', ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11; g) le modalita' di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'art. 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'art. 7; i) le modalita' di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'art. 29; m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformita' a quanto previsto, in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177; n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonche' delle relative forme di rappresentanza su base democratica; o) l'attribuzione, con le modalita' previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualita' di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze. p) le modalita' per favorire le attivita' formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. 3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettivita' delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuita' sull'intero territorio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b), nonche' l'organizzazione di modalita' di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali. 4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'art. 15.».