Art. 7 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «,  in  particolare,  per
quanto attiene alle attivita' di presidio  territoriale,  sulla  base
dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma  4,
come recepiti dai diversi ordinamenti regionali»; 
      2)  alla  lettera  e),  le  parole  «o  di  ambito,  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3,» sono soppresse; 
      3) alla  lettera  f),  dopo  le  parole  «le  emergenze»,  sono
aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»; 
      4) alla lettera h), le parole «o  di  ambito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di ambito»; 
    b) al comma 4, le parole «o di ambito» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  12  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 12 (Funzioni  dei  Comuni  ed  esercizio  della
          funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della
          protezione  civile).  -  1.  Lo  svolgimento,   in   ambito
          comunale, delle attivita' di pianificazione  di  protezione
          civile e di direzione dei  soccorsi  con  riferimento  alle
          strutture di appartenenza,  e'  funzione  fondamentale  dei
          Comuni. 
                2. Per lo svolgimento della funzione di cui al  comma
          1,  i  Comuni,  anche  in  forma  associata,   nonche'   in
          attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014,
          n.  56,  assicurano   l'attuazione   delle   attivita'   di
          protezione civile nei rispettivi territori, secondo  quanto
          stabilito dalla pianificazione  di  cui  all'art.  18,  nel
          rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto,
          delle attribuzioni di cui all'art. 3, delle leggi regionali
          in materia di protezione civile, e in coerenza  con  quanto
          previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
          successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con
          continuita': 
                  a)  all'attuazione,  in   ambito   comunale   delle
          attivita' di prevenzione dei rischi,  in  particolare,  per
          quanto attiene alle  attivita'  di  presidio  territoriale,
          sulla base dei  criteri  fissati  dalla  direttiva  di  cui
          all'art. 18, comma 4 come recepiti dai diversi  ordinamenti
          regionali; 
                  b) all'adozione di tutti i provvedimenti,  compresi
          quelli   relativi   alla   pianificazione   dell'emergenza,
          necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di  eventi
          calamitosi in ambito comunale; 
                  c)  all'ordinamento  dei  propri  uffici   e   alla
          disciplina  di  procedure  e  modalita'  di  organizzazione
          dell'azione amministrativa  peculiari  e  semplificate  per
          provvedere all'approntamento delle strutture  e  dei  mezzi
          necessari per l'espletamento delle relative  attivita',  al
          fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
          occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7; 
                  d) alla disciplina della modalita'  di  impiego  di
          personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi
          che  si  verificano  nel  territorio  di  altri  comuni,  a
          supporto delle amministrazioni locali colpite; 
                  e)  alla  predisposizione  dei  piani  comunali  di
          protezione civile,  anche  nelle  forme  associative  e  di
          cooperazione  previste  e,  sulla  base   degli   indirizzi
          nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; 
                  f) al verificarsi delle situazioni di emergenza  di
          cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei  primi
          soccorsi  alla  popolazione  e  degli  interventi   urgenti
          necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; 
                  g) alla vigilanza sull'attuazione  da  parte  delle
          strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; 
                  h)  all'impiego  del  volontariato  di   protezione
          civile a livello comunale e di ambito, ai  sensi  dell'art.
          3,  comma  3,  sulla  base  degli  indirizzi  nazionali   e
          regionali. 
                3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2
          nel  territorio  comunale  e'  articolata  secondo   quanto
          previsto nella pianificazione di protezione civile  di  cui
          all'art.  18  e  negli  indirizzi   regionali,   ove   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  gestione  dei  servizi  di
          emergenza che  insistono  sul  territorio  del  comune,  in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere
          b) e c). 
                4. Il comune approva con deliberazione consiliare  il
          piano di protezione civile comunale redatto secondo criteri
          e modalita' da definire con  direttive  adottate  ai  sensi
          dell'art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui  all'art.
          11, comma  1,  lettera  b).  La  deliberazione  disciplina,
          altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica
          e l'aggiornamento del piano, eventualmente  rinviandoli  ad
          atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura
          amministrativa,  nonche'  le  modalita'  di  diffusione  ai
          cittadini. 
                5. Il Sindaco, in coerenza con  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni,  per  finalita'  di  protezione  civile   e'
          responsabile, altresi': 
                  a) dell'adozione di provvedimenti  contingibili  ed
          urgenti di cui  all'art.  54  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi
          pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle
          valutazioni formulate dalla struttura di protezione  civile
          costituita ai sensi di quanto  previsto  nell'ambito  della
          pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b); 
                  b)  dello   svolgimento,   a   cura   del   Comune,
          dell'attivita'  di  informazione  alla  popolazione   sugli
          scenari di  rischio,  sulla  pianificazione  di  protezione
          civile e  sulle  situazioni  di  pericolo  determinate  dai
          rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo; 
                  c) del coordinamento delle attivita' di  assistenza
          alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura  del
          Comune, che provvede ai primi interventi  necessari  e  da'
          attuazione  a  quanto  previsto  dalla  pianificazione   di
          protezione civile, assicurando  il  costante  aggiornamento
          del flusso di informazioni con il Prefetto e il  Presidente
          della Giunta Regionale in occasione di eventi di  emergenza
          di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c). 
                6.  Quando  la  calamita'  naturale  o  l'evento  non
          possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione  del
          comune   o   di   quanto   previsto    nell'ambito    della
          pianificazione  di  cui  all'art.  18,  il  Sindaco  chiede
          l'intervento di altre forze e strutture operative regionali
          alla Regione e di forze e strutture operative nazionali  al
          Prefetto,  che  adotta  i  provvedimenti   di   competenza,
          coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a
          tali fini, il Sindaco assicura  il  costante  aggiornamento
          del flusso di informazioni con il Prefetto e il  Presidente
          della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza,
          curando   altresi'   l'attivita'   di   informazione   alla
          popolazione. 
                7. Restano ferme le disposizioni specifiche  riferite
          a Roma capitale di cui all'art. 24  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, e successive  modificazioni,  ed  ai  relativi
          decreti legislativi di attuazione.».