Art. 8 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali.»; b) al comma 2-bis, dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.».
Note all'art. 8: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali. 2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di protezione civile. 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attivita' connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti. 3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1. 4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attivita' previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'art. 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile. 5. Le modalita' e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attivita' previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di cui all'art. 25.».