Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la  lettera  g),  e'  aggiunta  la  seguente:
«g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  appositamente
organizzate per la gestione delle attivita' di messa in  sicurezza  e
salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze  derivanti
da calamita' naturali.»; 
    b)  al  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «e  alle  infrastrutture
pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni  culturali
e paesaggistici in  raccordo  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, fatte salve  le  competenze  delle
Province autonome di Trento e Bolzano»; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  il
medesimo decreto si provvede alla definizione  delle  modalita',  dei
requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di
protezione civile, in occasione di  eventi  di  cui  all'articolo  7,
comma  1,  lettera  c),  limitatamente  alla  durata  delle  relative
esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire  lavori  e
realizzare opere temporanee,  anche  avvalendosi  delle  deroghe,  in
materia  di  norme   tecniche,   autorizzazioni   ovvero   titoli   e
abilitazioni,  eventualmente  previste  con  le  ordinanze   di   cui
all'articolo 25.». 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  13  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 13 (Strutture operative del Servizio  nazionale
          della protezione civile). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, che opera quale  componente  fondamentale
          del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,   sono
          strutture operative nazionali: 
                  a) le Forze armate; 
                  b) le Forze di polizia; 
                  c) gli  enti  e  istituti  di  ricerca  di  rilievo
          nazionale  con  finalita'  di  protezione   civile,   anche
          organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
          di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale  delle
          ricerche; 
                  d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
                  e) il volontariato organizzato di protezione civile
          iscritto  nell'elenco   nazionale   del   volontariato   di
          protezione  civile,  l'Associazione   della   Croce   rossa
          italiana  e  il  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
          speleologico; 
                  f)  il  Sistema   nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente; 
                  g) le strutture preposte alla gestione dei  servizi
          meteorologici a livello nazionale; 
              g-bis) le  articolazioni  centrali  e  periferiche  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo appositamente organizzate  per  la  gestione  delle
          attivita'  di  messa  in  sicurezza  e   salvaguardia   del
          patrimonio culturale in  caso  di  emergenze  derivanti  da
          calamita' naturali. 
                2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione
          civile gli ordini e i collegi professionali e i  rispettivi
          Consigli nazionali, anche mediante forme associative  o  di
          collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
          i  rispettivi  Consigli  nazionali  nell'ambito   di   aree
          omogenee, e gli enti, gli istituti e le  agenzie  nazionali
          che svolgono funzioni in materia  di  protezione  civile  e
          aziende,  societa'  e  altre  organizzazioni  pubbliche   o
          private che svolgono funzioni utili  per  le  finalita'  di
          protezione civile. 
                2-bis. Il Dipartimento della protezione civile  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  i  comuni  e  i
          commissari  delegati  di  cui   all'art.   25,   comma   7,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  possono  porre  in   essere   attivita'
          connesse con la valutazione dell'impatto  e  il  censimento
          dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche  e
          private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo  con
          il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, fatte salve le competenze delle Province  autonome
          di Trento e Bolzano in occasione degli eventi  emergenziali
          di protezione civile di  cui  all'art.  7,  anche  mediante
          accordi o convenzioni con i Consigli nazionali  di  cui  al
          comma 2 del presente articolo, anche ove  costituiti  nelle
          forme associative o di collaborazione o di cooperazione  di
          cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi  dei
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          ad essi afferenti. 
                3. Le Regioni,  relativamente  ai  rispettivi  ambiti
          territoriali,  e   nei   limiti   delle   competenze   loro
          attribuite, possono individuare proprie strutture operative
          regionali  del  Servizio  nazionale,  in  ambiti  operativi
          diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui  al
          comma 1. 
                4.  Le  strutture  operative  nazionali  e  regionali
          svolgono,   nell'ambito   delle    rispettive    competenze
          istituzionali,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  le
          attivita' previste dal presente decreto. Con  le  direttive
          di cui all'art. 15, si provvede a  disciplinare  specifiche
          forme  di  partecipazione,  integrazione  e  collaborazione
          delle strutture  operative  nel  Servizio  nazionale  della
          protezione civile. 
                5. Le modalita' e le procedure relative  al  concorso
          delle Forze armate alle  attivita'  previste  dal  presente
          decreto  sono  disciplinate,  secondo  quanto  previsto  in
          materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92  e  549-bis  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sulla  proposta  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile, di  concerto
          con il Ministro della difesa, adottato ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400.  Con  il
          medesimo  decreto  si  provvede  alla   definizione   delle
          modalita', dei requisiti e delle  condizioni  con  cui,  su
          richiesta  delle  autorita'  di   protezione   civile,   in
          occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
          limitatamente   alla   durata   delle   relative   esigenze
          emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori  e
          realizzare  opere  temporanee,  anche   avvalendosi   delle
          deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero
          titoli  e  abilitazioni  eventualmente  previste   con   le
          ordinanze di cui all'art. 25.».