Art. 9 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  n.  1  del  2018,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  Comitato
operativo nazionale della protezione civile e'  presieduto  dal  Capo
del Dipartimento della  protezione  civile  ed  e'  composto  da  tre
rappresentanti del Dipartimento  stesso,  nonche'  da  rappresentanti
delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le  regioni  e
gli  enti  locali,  dalla  Conferenza  unificata  e  delle  strutture
operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13,  che  vengono
individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel  caso  in  cui  una
struttura operativa  sia  anche  componente,  al  Comitato  operativo
partecipa un rappresentante della componente di cui  all'articolo  4.
Tra i componenti del Comitato  rientra  inoltre  il  Capo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  14  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  14   (Comitato   operativo   nazionale   della
          protezione civile). - 1. Al verificarsi delle emergenze  di
          rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
          naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero  nella
          loro imminenza, al  fine  di  assicurare  il  coordinamento
          degli interventi delle componenti e strutture operative del
          Servizio  nazionale,  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile convoca il Comitato  operativo  nazionale
          della  protezione  civile,  che  opera  nell'ambito   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce  presso
          il  medesimo  Dipartimento.   Il   Comitato   puo'   essere
          convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di
          rilievo nazionale e per  la  condivisione  delle  strategie
          operative nell'ambito  delle  pianificazioni  nazionali  di
          protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di
          primo soccorso all'estero ai sensi dell'art. 29. 
                2. (Abrogato). 
                3.  Le  modalita'  di  funzionamento   del   Comitato
          operativo   nazionale   della   protezione   civile    sono
          disciplinate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri. 
                4. Il Comitato operativo nazionale  della  protezione
          civile  e'  presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti  del
          Dipartimento  stesso,  nonche'  da   rappresentanti   delle
          componenti di cui all'art. 4, designati, per le  Regioni  e
          gli  enti  locali,  dalla  Conferenza  unificata  e   delle
          strutture operative con valenza nazionale di  cui  all'art.
          13, che vengono individuate con il decreto di cui al  comma
          3. Nel caso  in  cui  una  struttura  operativa  sia  anche
          componente,   al   Comitato    operativo    partecipa    un
          rappresentante della componente di cui all'art.  4.  Tra  i
          componenti del Comitato rientra inoltre il Capo  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco. 
                5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato  o
          delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono
          designati dai rispettivi Ministri e, su  delega  di  questi
          ultimi, riassumono ed  esplicano  con  poteri  decisionali,
          ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di  appartenenza
          e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni
          controllati o vigilati, tutte le facolta' e  competenze  in
          ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile,
          rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la
          struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle  riunioni
          del Comitato possono essere invitate autorita' regionali  e
          locali  di  protezione  civile  interessate  a   specifiche
          situazioni di emergenza, nonche'  soggetti  concorrenti  di
          cui al comma 2 dell'art. 13 e rappresentanti di altri  enti
          o amministrazioni. 
                6. Per svolgere le funzioni all'interno del  Comitato
          operativo nazionale della protezione civile  sono  nominati
          un rappresentante effettivo  e  un  sostituto  per  ciascun
          componente individuato.».