Art. 2 
 
 
             Ulteriori misure di gestione dell'emergenza 
 
  1. Le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di
contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui
all'articolo 1, comma 1.