Art. 3 
 
 
               Attuazione delle misure di contenimento 
 
  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa,
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri
competenti  per  materia,  nonche'   i   Presidenti   delle   regioni
competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola
regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino
il territorio nazionale. 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e
urgenti  gia'  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
  5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali. 
  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del
presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.