La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La Repubblica, in attuazione degli  articoli  2,  3  e  9  della
Costituzione, favorisce e sostiene la  lettura  quale  mezzo  per  lo
sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione
del  progresso  civile,  sociale  ed  economico  della  Nazione,   la
formazione e il benessere dei cittadini. 
  2.  La  Repubblica  promuove  interventi  volti  a  sostenere  e  a
incentivare la produzione, la conservazione,  la  circolazione  e  la
fruizione dei libri come strumenti  preferenziali  per  l'accesso  ai
contenuti e per la loro  diffusione,  nonche'  per  il  miglioramento
degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES). 
  3. Lo Stato, le regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali,
secondo il principio di  leale  collaborazione  e  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  contribuiscono  alla  piena  attuazione  dei
principi della presente legge. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - I testi degli articoli 2, 3 e  9  della  Costituzione
          della  Repubblica  italiana   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, sono i seguenti: 
                «Art. 2. - La Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale. 
                Art. 3. -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
                Art. 9. - La Repubblica promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione.».