Art. 10 
 
                  Incentivi fiscali per le librerie 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita' commerciali che  operano  nel
settore della vendita al  dettaglio  di  libri,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno
2020. Ai fini dell'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  319,  della  legge  27
          dicembre 2017, n.  205  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2018-2020.»  pubblicata  nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
          dicembre 2017, e' il seguente: 
                «319. A decorrere dall'anno 2018, agli  esercenti  di
          attivita' commerciali che operano nel settore della vendita
          al dettaglio di libri in esercizi specializzati con  codice
          Ateco principale  47.61  o  47.79.1  e'  riconosciuto,  nel
          limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  un
          credito d'imposta parametrato agli importi pagati a  titolo
          di IMU, TASI e TARI  con  riferimento  ai  locali  dove  si
          svolge  la  medesima  attivita'  di  vendita  di  libri  al
          dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione  o  ad
          altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321,
          anche in relazione all'assenza di librerie  nel  territorio
          comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma  e'
          stabilito nella misura  massima  di  20.000  euro  per  gli
          esercenti di  librerie  che  non  risultano  ricomprese  in
          gruppi editoriali dagli stessi direttamente  gestite  e  di
          10.000 euro per gli altri esercenti.».