Art. 2 
 
                      Piano nazionale d'azione 
                   per la promozione della lettura 
 
  1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con
proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione  della
lettura, di seguito  denominato  «Piano  d'azione»,  da  attuare  nei
limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6.  Il  primo  Piano
d'azione e' adottato entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere
per  l'espressione  del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  le  quali  si
pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso
tale termine, il decreto puo' essere adottato anche in  mancanza  del
predetto parere. 
  3. Nell'individuazione delle priorita' e degli  obiettivi  generali
del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalita': 
    a) diffondere l'abitudine alla lettura,  come  strumento  per  la
crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale  ed  economico
della  Nazione,  e  favorire  l'aumento  del  numero   dei   lettori,
valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel  quadro
delle pratiche  di  consumo  culturale,  anche  attraverso  attivita'
programmate di lettura comune; 
    b)  promuovere  la  frequentazione  delle  biblioteche  e   delle
librerie  e  la  conoscenza  della  produzione   libraria   italiana,
incentivandone la diffusione e la fruizione; 
    c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione  della
lettura  realizzate  da  soggetti  pubblici  e  privati,   anche   in
collaborazione fra loro, favorendone  la  diffusione  nel  territorio
nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni  pubbliche  e  le
associazioni professionali del settore librario; 
    d) valorizzare e  sostenere  la  lingua  italiana,  favorendo  la
conoscenza delle opere degli autori italiani  e  la  loro  diffusione
all'estero, anche tramite le biblioteche; 
    e) valorizzare la diversita'  della  produzione  editoriale,  nel
rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza; 
    f) promuovere la formazione continua e specifica degli  operatori
di tutte le istituzioni partecipanti  alla  realizzazione  del  Piano
d'azione; 
    g) promuovere la dimensione interculturale  e  plurilingue  della
lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche; 
    h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori  e
per  i  territori  con  piu'  alto  tasso  di  poverta'  educativa  e
culturale, anche al fine di prevenire o di  contrastare  fenomeni  di
esclusione sociale; 
    i) favorire la lettura da parte delle persone con  disabilita'  o
con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche  mediante  la
promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del  libro
parlato  nonche'  di   ogni   altra   metodologia   necessaria   alla
compensazione dei bisogni educativi speciali; 
    l)  promuovere  la  dimensione  sociale  della  lettura  mediante
pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla  partecipazione
attiva dei lettori; 
    m) promuovere un  approccio  alla  lettura  in  riferimento  alla
valorizzazione delle competenze richieste  dall'ecosistema  digitale,
connesse  alla  lettura   ipertestuale,   alla   lettura   condivisa,
all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione  di  contenuti,
come integrazione alla lettura su supporti cartacei. 
  4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con  l'industria
editoriale, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo  di  carta  con  origine
forestale ecologicamente sostenibile. 
  5. Il Piano d'azione contiene altresi' indicazioni per azioni volte
a: 
    a) favorire la lettura nella prima infanzia anche  attraverso  il
coinvolgimento dei consultori, della pediatria di  famiglia  e  delle
ludoteche; 
    b) promuovere la lettura presso le strutture  socio-assistenziali
per anziani e negli  ospedali  mediante  iniziative  a  favore  delle
persone ricoverate per lunga degenza; 
    c) promuovere la lettura  negli  istituti  penitenziari  mediante
apposite  iniziative  a  favore  della  popolazione   detenuta,   con
particolare attenzione agli istituti penali per minorenni; 
    d) promuovere la parita' di accesso alla produzione editoriale in
favore delle persone con difficolta' di  lettura  o  con  disabilita'
fisiche e  sensoriali,  in  coerenza  con  i  principi  e  le  regole
dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale; 
    e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione
con  le  librerie,  all'interno  delle  programmazioni  artistiche  e
culturali e durante i festival; 
    f) promuovere l'istituzione di un  circuito  culturale  integrato
per la promozione della lettura, denominato «Ad alta  voce»,  con  la
partecipazione delle istituzioni scolastiche,  delle  biblioteche  di
pubblica lettura e delle altre istituzioni o  associazioni  culturali
presenti nel medesimo territorio di riferimento. 
  6. Ai fini dell'attuazione  del  Piano  d'azione,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e'
istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione  per
la promozione della lettura, con  una  dotazione  di  4.350.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il
libro e la lettura, e' ripartito  annualmente  secondo  le  modalita'
stabilite con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  7.  La  predisposizione  della  proposta  del  Piano  d'azione,  il
coordinamento e  l'attuazione  delle  attivita'  del  Piano  d'azione
nonche' il monitoraggio delle attivita' pianificate e la  valutazione
dei risultati sono affidati al Centro  per  il  libro  e  la  lettura
previsto dall'articolo 30,  comma  2,  lettera  b),  numero  5),  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la  lettura
da' conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli  esiti  del
monitoraggio e della valutazione dei  risultati  di  cui  al  periodo
precedente. Il documento e' trasmesso alle Camere. Per  le  attivita'
preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione,  il  Centro
per il libro e la lettura, in deroga ai  limiti  finanziari  previsti
dalla legislazione vigente, puo' avvalersi di collaboratori  esterni,
conferendo, entro  il  limite  di  spesa  di  150.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, a persone di comprovata  qualificazione  professionale,
per la durata massima di trentasei mesi. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
          agosto 1997, e' il seguente: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo dell'art. 30, comma 2,  lettera  b),  numero
          5), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171,  recante
          «Regolamento di organizzazione del  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della
          diretta  collaborazione  del  Ministro   e   dell'Organismo
          indipendente di  valutazione  della  performance,  a  norma
          dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274,
          del 25 novembre 2014, e' il seguente: 
                «Art. 30 (Istituti centrali  e  dotati  di  autonomia
          speciale). - (Omissis). 
                2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
                  a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
                    1) la Soprintendenza speciale Archeologia,  belle
          arti e paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis del decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni; 
                  b)  quali  uffici  di  livello   dirigenziale   non
          generale: 
                    1) l'Istituto superiore per la conservazione e il
          restauro; 
                    2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; 
                    3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; 
                    4) l'Archivio centrale dello Stato; 
                    5) il Centro per il libro e la lettura; 
                    6) l'Istituto centrale per la grafica; 
                    7) l'Opificio delle pietre dure. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 7, comma 6, decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche.»,pubblicato   nel   Supplemento
          ordinario n. 112 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  106  del  9
          maggio 2001, e' il seguente: 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge  12  luglio
          2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni previste dall'art. 36, comma 3,  del  presente
          decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di  cui
          al  presente  comma,   fermo   restando   il   divieto   di
          costituzione di rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato,
          si applica  quanto  previsto  dal  citato  art.  36,  comma
          5-quater. 
              (Omissis).».