Art. 3 
 
                     Patti locali per la lettura 
 
  1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della  propria  autonomia,
compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi  bilanci,  aderiscono
al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali  per  la
lettura  intesi  a  coinvolgere  le  biblioteche  e  altri   soggetti
pubblici, in particolare le scuole, nonche' soggetti privati operanti
sul territorio interessati alla promozione della lettura. 
  2. I patti locali  per  la  lettura,  sulla  base  degli  obiettivi
generali  individuati  dal  Piano  d'azione  e   in   ragione   delle
specificita'  territoriali,  prevedono  interventi   finalizzati   ad
aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree  di  riferimento,
per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici  di
cui al comma  1,  compatibilmente  con  l'equilibrio  dei  rispettivi
bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti. 
  3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito  delle  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  provvede  al
censimento periodico e alla  raccolta  di  dati  statistici  relativi
all'attuazione dei patti locali per la lettura.