Art. 6 Misure per il contrasto della poverta' educativa e culturale 1. Per contrastare la poverta' educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalita' di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e' permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 2. La Carta della cultura di cui al comma 1 e' una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente. 3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalita' del Fondo. 4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalita' del Fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le imprese che destinano alle finalita' del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attivita' culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la poverta' educativa e culturale. 5. Gli importi destinati alle finalita' del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.