Art. 8 
 
Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul
  prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011,  n.  128,
e' sostituito dal seguente: 
    «2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del  settore
librario, al sostegno della creativita' letteraria,  alla  promozione
del libro e della lettura, alla diffusione  della  cultura  e,  anche
attraverso il contrasto di  pratiche  limitative  della  concorrenza,
alla  tutela  del   pluralismo   dell'informazione   e   dell'offerta
editoriale». 
  2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011,  n.
128, sono sostituiti dai seguenti: 
    «2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e  con
qualsiasi modalita' effettuata, e' consentita con uno sconto fino  al
5 per cento del prezzo apposto  ai  sensi  del  comma  1.  Il  limite
massimo di sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per  cento
per i libri adottati dalle  istituzioni  scolastiche  come  libri  di
testo. I limiti massimi di sconto  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo si applicano anche  alle  vendite  di  libri  effettuate  per
corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet.  I
limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non  si
applicano alle vendite di libri alle  biblioteche,  purche'  i  libri
siano destinati all'uso dell'istituzione, restando  esclusa  la  loro
rivendita. 
    3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale,  le
case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri  libri
uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo  periodo,  ma
comunque non superiore al 20 per cento del prezzo  apposto  ai  sensi
del comma 1. L'offerta e' consentita nei  soli  mesi  dell'anno,  con
esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in  sede  di  prima
attuazione, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati
nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la  promozione.  E'
fatta salva la facolta' dei venditori al  dettaglio,  che  devono  in
ogni caso essere informati e  messi  in  grado  di  partecipare  alle
medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. 
    3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola
volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti  sui  libri
con la percentuale massima del 15 per cento. 
    4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che
accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche  nel
caso in cui prevedano la sostituzione dello  sconto  diretto  con  la
consegna   di   buoni   spesa    utilizzabili    contestualmente    o
successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti». 
  3. Decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  l'autorita'
di Governo competente in materia di informazione e di  editoria,  con
riguardo alle rispettive  competenze,  predispone  e  trasmette  alle
Camere  una   relazione   sugli   effetti   dell'applicazione   delle
disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come
modificato dal presente articolo, sul settore del libro. 
  4. All'articolo  3  della  legge  27  luglio  2011,  n.  128,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) alla  rubrica,  le  parole:  «Relazione  al  Parlamento»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Il testo del comma  2  dell'art.  1  della  legge  27
          luglio 2011, n. 128, recante: «Nuova disciplina del  prezzo
          dei libri.», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5
          agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
                «Art. 1 (Oggetto  e  finalita'  generali).  -  1.  La
          presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo  dei
          libri. 
                2. Tale disciplina mira a contribuire  allo  sviluppo
          del  settore  librario,  al  sostegno   della   creativita'
          letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla
          diffusione della cultura e, anche attraverso  il  contrasto
          di pratiche limitative della concorrenza, alla  tutela  del
          pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale.». 
              - Il testo dei commi 2,  3  e  4,  dell'art.  2,  della
          citata legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 2 (Disciplina del prezzo dei libri).  -  1.  Il
          prezzo  al  consumatore  finale  dei  libri   venduti   sul
          territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore  o
          dall'importatore ed e' da questo  apposto,  comprensivo  di
          imposta sul valore aggiunto,  su  ciascun  esemplare  o  su
          apposito allegato. 
                2. La vendita di  libri  ai  consumatori  finali,  da
          chiunque  e  con   qualsiasi   modalita'   effettuata,   e'
          consentita con uno sconto fino al 5 per  cento  del  prezzo
          apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo  di  sconto
          di cui al primo periodo e' elevato al 15 per  cento  per  i
          libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri  di
          testo. I limiti massimi di sconto di  cui  al  primo  e  al
          secondo periodo si applicano anche alle  vendite  di  libri
          effettuate  per  corrispondenza   o   tramite   piattaforme
          digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di
          cui al primo e al secondo periodo  non  si  applicano  alle
          vendite di libri alle biblioteche, purche'  i  libri  siano
          destinati all'uso  dell'istituzione,  restando  esclusa  la
          loro rivendita. 
                3. Per un solo mese  all'anno,  per  ciascun  marchio
          editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo  di
          vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite  di
          cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al
          20 per cento del prezzo  apposto  ai  sensi  del  comma  1.
          L'offerta  e'  consentita  nei  soli  mesi  dell'anno,  con
          esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, da  adottare,
          in sede di prima attuazione, entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  L'offerta
          non  puo'  riguardare  titoli  pubblicati  nei   sei   mesi
          precedenti a quello in cui  si  svolge  la  promozione.  E'
          fatta salva la facolta' dei  venditori  al  dettaglio,  che
          devono in ogni caso essere informati e messi  in  grado  di
          partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali
          campagne promozionali. 
                3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma
          3, una sola volta all'anno,  i  punti  di  vendita  possono
          offrire sconti sui libri con la percentuale massima del  15
          per cento. 
                4. Sono vietate iniziative commerciali,  da  chiunque
          promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti
          dal  comma  2,  anche  nel  caso  in   cui   prevedano   la
          sostituzione dello sconto diretto con la consegna di  buoni
          spesa,  utilizzabili  contestualmente   o   successivamente
          all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.». 
              - Il testo dell'art. 3 della  citata  legge  27  luglio
          2011, n. 128, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                «Art.  3  (Efficacia  e   abrogazione).   -   1.   Le
          disposizioni della presente legge si applicano a  decorrere
          dal 1° settembre 2011. 
                2. A  decorrere  dalla  data  di  applicazione  delle
          disposizioni della presente legge  e'  abrogato  l'art.  11
          della legge 7 marzo 2001, n. 62. 
                3. (Abrogato).».