Art. 10 
 
                             Abrogazione 
 
  1. L'articolo  32  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  e'
abrogato. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 10 febbraio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 32 del  regio  decreto  31  agosto
          1933, n. 1592 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          sull'istruzione  superiore),  modificato   dalla   presente
          legge,  e'  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283.