Art. 3 
 
                     Manifestazione del consenso 
 
  1. L'atto di disposizione del proprio  corpo  o  dei  tessuti  post
mortem avviene mediante una dichiarazione  di  consenso  all'utilizzo
dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4,  comma  6,
della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e'  consegnata
all'azienda  sanitaria  di  appartenenza  cui  spetta  l'obbligo   di
conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi
alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  2. Il disponente, nella dichiarazione di cui  al  comma  1,  indica
altresi'  una  persona  di  sua  fiducia,   di   seguito   denominata
« fiduciario », cui spetta  l'onere  di  comunicare  l'esistenza  del
consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo'
indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo  in  caso
di morte o di sopravvenuta incapacita' di  questi,  laddove  avvenute
prima della morte del  disponente,  nonche'  nel  caso  di  oggettiva
impossibilita'  per  il  fiduciario  di  svolgere  tempestivamente  i
compiti previsti dalla presente legge. 
  3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone
maggiorenni e capaci di intendere e di volere.  L'accettazione  della
nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso  la
sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al  fiduciario  e  al
sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il
fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in
qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente. 
  4. L'incarico del  fiduciario,  nonche'  del  suo  sostituto,  puo'
essere revocato dal disponente in qualsiasi  momento  con  le  stesse
modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 
  5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con
le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata
all'azienda sanitaria di appartenenza che  la  trasmette  alla  banca
dati di cui al comma 1. Nei casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  ed
urgenza impedissero  di  procedere  alla  revoca  del  consenso  gia'
manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa
con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata  da  un  medico,
con l'assistenza di due testimoni. 
  6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del  corpo  o  dei
tessuti post mortem deve essere manifestato nelle  forme  di  cui  al
comma  1  da  entrambi  i  genitori  esercenti   la   responsabilita'
genitoriale ovvero dai tutori o  dai  soggetti  affidatari  ai  sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui  al  comma  5  e'
espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo  periodo  del
presente comma. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6 della  legge
          22 dicembre 2017, n. 219  (Norme  in  materia  di  consenso
          informato e di  disposizioni  anticipate  di  trattamento),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12: 
              «6. Le DAT devono essere redatte per  atto  pubblico  o
          per scrittura  privata  autenticata  ovvero  per  scrittura
          privata  consegnata  personalmente  dal  disponente  presso
          l'ufficio dello stato civile del comune  di  residenza  del
          disponente  medesimo,  che  provvede   all'annotazione   in
          apposito  registro,  ove  istituito,   oppure   presso   le
          strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui
          al comma 7.  Sono  esenti  dall'obbligo  di  registrazione,
          dall'imposta  di  bollo  e  da  qualsiasi  altro   tributo,
          imposta, diritto e tassa. Nel caso  in  cui  le  condizioni
          fisiche del paziente non  lo  consentano,  le  DAT  possono
          essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi
          che consentano alla persona con disabilita' di  comunicare.
          Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e
          revocabili in ogni momento. Nei  casi  in  cui  ragioni  di
          emergenza e urgenza impedissero di  procedere  alla  revoca
          delle DAT con le forme  previste  dai  periodi  precedenti,
          queste possono essere revocate  con  dichiarazione  verbale
          raccolta o videoregistrata da un medico,  con  l'assistenza
          di due testimoni.». 
              - Si riporta il testo del  comma  418  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
              «418. E' istituita presso il Ministero della salute una
          banca dati destinata alla registrazione delle  disposizioni
          anticipate di trattamento (DAT) attraverso  le  quali  ogni
          persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in
          previsione   di   un'eventuale   futura   incapacita'    di
          autodeterminarsi, puo' esprimere  le  proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli   trattamenti   sanitari.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          2 milioni di euro per l'anno 2018.». 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
          settembre 1990, n. 285  (Approvazione  del  regolamento  di
          polizia mortuaria) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 ottobre 1990, n. 239, S.O. 
              - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
          una famiglia) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          maggio 1983, n. 133, S.O.