Art. 4 
 
                        Centri di riferimento 
 
  1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture
universitarie, le aziende  ospedaliere  di  alta  specialita'  e  gli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  da
utilizzare  quali  centri  di  riferimento  per  la  conservazione  e
l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di  cui  alla  presente
legge. 
  2. Le attivita' dei centri di riferimento di cui  al  comma  1  che
richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti
devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali
il   comitato   etico   indipendente   territorialmente   competente,
individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,
dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018,  n.  3,  abbia
rilasciato parere favorevole. L'attivita' chirurgica  di  formazione,
laddove in linea con i percorsi didattici dei centri  di  riferimento
autorizzati, non richiede il parere del comitato  etico  ma  la  sola
autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura  di
appartenenza. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211
          (Attuazione    della    direttiva    2001/20/CE    relativa
          all'applicazione    della     buona     pratica     clinica
          nell'esecuzione   delle   sperimentazioni    cliniche    di
          medicinali per uso clinico), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 2003, n. 184, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 10 e  11  del
          decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158  (Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012,  n.  214,  convertito
          con modificazioni dalla  legge  8  novembre  2012,  n.  189
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per
          promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un  piu'  alto
          livello di tutela della salute), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, S.O.: 
              «Art. 12 (Omissis). -  10.  Entro  il  30  giugno  2013
          ciascuna delle regioni e delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano provvede  a  riorganizzare  i  comitati  etici
          istituiti nel proprio territorio, attenendosi  ai  seguenti
          criteri: 
                a)  a  ciascun  comitato  etico  e'  attribuita   una
          competenza territoriale di una o piu' province, in modo che
          sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione
          di abitanti, fatta salva la possibilita'  di  prevedere  un
          ulteriore comitato etico, con competenza  estesa  a  uno  o
          piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
                b) la scelta dei comitati da confermare  tiene  conto
          del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica  di
          medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio; 
                c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare,
          oltre alle sperimentazioni cliniche  dei  medicinali,  ogni
          altra questione sull'uso dei medicinali e  dei  dispositivi
          medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche  o
          relativa  allo  studio  di  prodotti  alimentari  sull'uomo
          generalmente  rimessa,  per  prassi  internazionale,   alle
          valutazioni dei comitati; 
                d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato
          e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
              11. Con decreto del Ministro della salute, su  proposta
          dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          dettati criteri per la composizione dei  comitati  etici  e
          per il loro funzionamento. Fino alla  data  di  entrata  in
          vigore del predetto decreto  continuano  ad  applicarsi  le
          norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.». 
              - Si riposta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  11
          gennaio 2018,  n.  3  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          sperimentazione clinica di medicinali nonche'  disposizioni
          per il  riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la
          dirigenza sanitaria del Ministero della salute), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25: 
              «Art. 2 (Centro di coordinamento nazionale dei comitati
          etici territoriali  per  le  sperimentazioni  cliniche  sui
          medicinali per uso umano e sui dispositivi medici). - 1. E'
          istituito, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, presso l'AIFA,  il  Centro  di
          coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per
          le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano  e
          sui dispositivi medici, di seguito  denominato  «Centro  di
          coordinamento», con funzioni di coordinamento, di indirizzo
          e di monitoraggio  delle  attivita'  di  valutazione  degli
          aspetti etici relativi alle  sperimentazioni  cliniche  sui
          medicinali  per  uso  umano  demandate  ai  comitati  etici
          territoriali, come individuati ai sensi del comma 7. 
              2. Il Centro di coordinamento interviene, su  richiesta
          dei singoli comitati etici territoriali,  con  funzioni  di
          supporto e di consulenza anche in  materia  di  valutazione
          delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano
          per gli aspetti di cui  al  paragrafo  1  dell'art.  7  del
          regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014. Al Centro  di  coordinamento
          possono essere sottoposte anche le procedure di valutazione
          degli studi clinici che richiedano una revisione a  seguito
          di  segnalazione  di   eventi   avversi.   Il   Centro   di
          coordinamento monitora le  attivita'  svolte  dai  comitati
          etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei
          termini prescritti dal citato regolamento (UE) n.  536/2014
          ai   coordinatori   dei   comitati    etici    territoriali
          interessati. Nei casi di inerzia o, comunque, nei  casi  di
          mancato  rispetto  dei  termini  prescritti  dal   predetto
          regolamento,  il  Centro  di   coordinamento   propone   la
          soppressione del comitato etico  territoriale  inadempiente
          al  Ministro  della  salute,  che  provvede,  con   proprio
          decreto, con la procedura di cui al comma 7. 
              3. Nell'esercizio delle  funzioni  di  coordinamento  e
          indirizzo, il Centro di coordinamento fornisce direttive di
          carattere  generale  per  l'uniformita'  procedurale  e  il
          rispetto dei termini per la valutazione  degli  aspetti  di
          cui al comma 10 da parte dei comitati etici territoriali. 
              4. Il Centro di coordinamento e' composto da un massimo
          di  quindici  componenti,  di  cui   due   indicati   dalla
          Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno
          due  indicati  dalle   associazioni   dei   pazienti   piu'
          rappresentative a  livello  nazionale.  Alle  riunioni  del
          Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti
          del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato  nazionale
          per la biosicurezza, le biotecnologie e  le  scienze  della
          vita e dell'Istituto superiore di sanita'. I componenti del
          Centro di  coordinamento  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le
          associazioni dei pazienti, devono  essere  in  possesso  di
          documentata conoscenza ed esperienza nelle  sperimentazioni
          cliniche dei medicinali per uso  umano  e  dei  dispositivi
          medici, in  conformita'  alle  competenze  individuate  dal
          decreto  del  Ministro  della  salute  8   febbraio   2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  24  aprile
          2013. I componenti del Centro di coordinamento  non  devono
          trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse  dirette  o
          indirette, devono essere indipendenti dal  promotore  della
          sperimentazione, dal  sito  di  sperimentazione  clinica  e
          dagli sperimentatori coinvolti,  nonche'  dai  finanziatori
          della  sperimentazione  clinica.   Con   autocertificazione
          periodica annuale, i componenti del Centro di coordinamento
          sono tenuti a confermare  di  essere  esenti  da  qualsiasi
          indebito  condizionamento  e   di   non   avere   interessi
          finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare
          l'imparzialita' della sperimentazione. (5) 
              5. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'AIFA per i profili di propria competenza,  previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e' determinata una tariffa  unica,  a  carico  del
          promotore  della  sperimentazione,  da  applicare  in  modo
          uniforme su tutto il territorio  nazionale  all'atto  della
          presentazione  della   domanda   di   autorizzazione   alla
          sperimentazione clinica o di modifica  sostanziale  di  una
          sperimentazione,  e  sono   stabilite   le   modalita'   di
          versamento della  stessa.  Il  predetto  decreto  definisce
          altresi' l'importo del gettone di  presenza  e  l'eventuale
          rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione  alle
          riunioni  del  Centro  di  coordinamento  e  a  quelle  dei
          comitati etici territoriali. 
              6. Al fine di  garantire  l'omogeneita'  degli  aspetti
          amministrativi, economici e assicurativi di cui all'art. 76
          del citato regolamento  (UE)  n.  536/2014,  il  Centro  di
          coordinamento individua il contenuto minimo  del  contratto
          stipulato   con   il   centro   clinico   coinvolto   nella
          sperimentazione clinica. 
              7. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sono individuati i  comitati  etici
          territoriali  fino  a  un  numero  massimo   di   quaranta.
          Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve
          tenere conto dei seguenti criteri: 
                a) la  presenza  di  almeno  un  comitato  etico  per
          ciascuna regione; 
                b) l'avvenuta riorganizzazione  dei  comitati  etici,
          prevista dall'art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge  13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei  termini  previsti
          dalla citata normativa; 
                c) il numero di sperimentazioni valutate in  qualita'
          di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016. 
              8. La nomina dei componenti di ciascun  comitato  etico
          territoriale e' di competenza regionale. Sono in ogni  caso
          assicurate  l'indipendenza  di  ciascun  comitato   nonche'
          l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
              9. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          salute,  sono  altresi'  individuati  i  comitati  etici  a
          valenza nazionale nel numero massimo di  tre,  di  cui  uno
          riservato alla  sperimentazione  in  ambito  pediatrico.  I
          comitati etici individuati  ai  sensi  del  presente  comma
          svolgono  le   medesime   funzioni   dei   comitati   etici
          territoriali. 
              10. I comitati etici territoriali, come individuati  ai
          sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle
          sperimentazioni  cliniche  sui  dispositivi  medici  e  sui
          medicinali per uso umano di fase I, II, III e  IV  per  gli
          aspetti  compresi  nella  parte  II  della   relazione   di
          valutazione, di cui all'art. 7 del citato regolamento  (UE)
          n. 536/2014. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti  di  cui  ai  commi  5  e  7,  i   comitati   etici
          territoriali esistenti continuano a svolgere i compiti agli
          stessi demandati dalle norme vigenti. 
              11. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  al  fine  di  armonizzare  la
          disciplina vigente con le disposizioni di cui  al  presente
          articolo,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono
          apportate modifiche correttive e  integrative  ai  seguenti
          decreti: 
                a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  24  aprile
          2013; 
                b) decreto del Ministro della salute 27 aprile  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  131  del  9  giugno
          2015. 
              12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti di cui ai commi 5 e 7 del presente  articolo,  sono
          abrogati il decreto del Ministro della sanita' 23  novembre
          1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27
          gennaio 2000, nonche' gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi  9  e
          10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. 
              13. All'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la parola: «locali»  e'
          sostituita dalla seguente: «territoriali». 
              14. Restano ferme, per quanto non  disciplinato  e  non
          modificato  dai  decreti  di  cui  ai  commi  5  e  7,   le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12
          maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
          22 agosto 2006. 
              15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  della
          salute,  sentita   l'AIFA,   e'   regolamentata   la   fase
          transitoria  fino  alla  completa  attuazione  del   citato
          regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione  alle  attivita'
          di valutazione e  alle  modalita'  di  interazione  tra  il
          Centro di coordinamento, i comitati  etici  territoriali  e
          l'AIFA. 
              16. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
          organiche del personale educativo ed ATA della  scuola  non
          devono superare la  consistenza  delle  relative  dotazioni
          organiche  dello  stesso  personale  determinata  nell'anno
          scolastico  2011/2012  in  applicazione  dell'art.  64  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          assicurando in ogni caso, in  ragione  di  anno,  la  quota
          delle economie lorde di spesa che devono  derivare  per  il
          bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai  sensi
          del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9  dell'art.  64
          citato.».