Art. 5 
 
Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di  riferimento  per  la
  conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti 
 
  1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale
dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la
conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. 
  2. L'Elenco, consultabile sul sito  internet  del  Ministero  della
salute, e' aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico
che accerta il decesso l'individuazione  del  centro  di  riferimento
competente per territorio, al  quale  da'  notizia  della  morte  del
disponente. 
  3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite  della  banca
dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso  espresso,  provvede
al prelievo  del  corpo  del  defunto,  dandone  notizia  all'azienda
sanitaria di appartenenza del disponente. 
  4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.