Art. 6 
 
                 Restituzione del corpo del defunto 
 
  1. I centri di riferimento individuati ai  sensi  dell'articolo  4,
che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di
ricerca scientifica il corpo di un soggetto di  cui  all'articolo  1,
sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in  condizioni
dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna. 
  2. Gli oneri per il trasporto del corpo  dal  momento  del  decesso
fino alla sua  restituzione,  le  spese  relative  alla  tumulazione,
nonche' le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei  centri
di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4,  che  provvedono
nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.