Art. 7 
 
       Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, 
                     di formazione e di ricerca 
 
  1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post
mortem non puo' avere fini di lucro. 
  2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati  a  fini  di
studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi
dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti  di  ricerca
sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai
sensi dell'articolo 4.