Art. 7 Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca 1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non puo' avere fini di lucro. 2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.