Art. 7
Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio,
di formazione e di ricerca
1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post
mortem non puo' avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di
studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi
dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca
sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai
sensi dell'articolo 4.