Art. 8 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
a: 
    a) stabilire le modalita' e i tempi,  comunque  non  superiori  a
dodici  mesi,  per  la  conservazione,  per  la  richiesta,  per   il
trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto
in  condizioni  dignitose  alla  famiglia  da  parte  dei  centri  di
riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa  procedere
alla  sepoltura  dei  corpi  dei  defunti  per  cui  la  famiglia  di
appartenenza non richiede la restituzione, nonche' le  modalita'  per
le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile  e  i  centri  di
riferimento; 
    b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo  dei  corpi  dei
defunti ai fini di cui alla presente legge; 
    c) prevedere disposizioni di  raccordo  con  l'ordinamento  dello
stato civile disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    d) dettare la disciplina delle iniziative previste  dall'articolo
2, comma 2. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b)
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
          127), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre
          2000, n. 303, S.O.