IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare
l'articolo 1, comma 4; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,  n.  49,  e  in  particolare
l'articolo 3, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 1047; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 1, comma
7; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  e   in
particolare l'articolo 01; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
dicembre  2018,  relativo  al  trasferimento  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie dal Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo e, in particolare, la tabella 3  allegata  al  predetto
decreto,  contenente  l'incremento  della  dotazione   organica   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'articolo  1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  116,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 74,  recante  riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino  del  sistema  dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15,
della legge 28 luglio 2016, n. 154»; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Funzioni ed organizzazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni ed i compiti  ad
esso  spettanti  in  materia  di  agricoltura  e   foreste,   caccia,
alimentazione,   pesca,   produzione,    prima    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e  della  pesca,   come
definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea, nonche' dalla vigente normativa europea e nazionale. 
  2.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero. 
  3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato nei seguenti Dipartimenti: 
    a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e  dello
sviluppo rurale; 
    b)  Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica; 
    c) Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
300 del 1999, i Capi dei  Dipartimenti,  al  fine  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli
indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento,  direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in
ciascuno  dei  Dipartimenti  e  sono   responsabili   dei   risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  4  del
          decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   recante
          disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
          la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
          culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
          del turismo, dello sviluppo economico, degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
          dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, nonche' per la  rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
          e di tabella delle retribuzioni  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e per la  continuita'  delle
          funzioni   dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   21
          settembre 2019, n. 222 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272: 
              «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo in materia di turismo). - [Omissis]. 
              4. Al fine di semplificare ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  e  del  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e del turismo, fino al  15  dicembre
          2019,  i  rispettivi  regolamenti  di  organizzazione,  ivi
          inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
          adottati  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
          dell'adozione  del  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
          del turismo di cui al primo periodo, la Direzione  generale
          per la valorizzazione dei territori  e  delle  foreste,  ai
          fini gestionali, si  considera  collocata  nell'ambito  del
          Dipartimento delle politiche  europee  e  internazionali  e
          dello sviluppo rurale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          12 luglio 2018, n.  86,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di  famiglia  e  disabilita',  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  12  luglio  2018,  n.   160,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188: 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante  disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis); 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi  3  e  4,  del
          decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,  recante  disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio  per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e   delle
          proteine animali ad alto  rischio,  nonche'  per  l'ammasso
          pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
          Ulteriori interventi urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
          derivante   dall'encefalopatia   spongiforme   bovina    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.
          49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo  2001,  n.
          59: 
              «Art. 3 (Disposizioni in  materia  di  controlli  e  di
          personale). - [Omissis]. 
              3. L'Ispettorato centrale repressione frodi,  anche  ai
          fini di cui al comma 1, e' posto  alle  dirette  dipendenze
          del Ministro delle politiche agricole  e  forestali;  opera
          con  organico  proprio  ed   autonomia   organizzativa   ed
          amministrativa  e  costituisce  un   autonomo   centro   di
          responsabilita' di spesa. 
              4. Al personale dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi, in considerazione della  specifica  professionalita'
          richiesta nello svolgimento dei compiti  istituzionali  che
          comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e  rischi
          legati  anche  all'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  e'
          attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
          personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  1047  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria   2007)   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario: 
              «1047. Le funzioni statali di vigilanza  sull'attivita'
          di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
          dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari   di   qualita'
          registrata   sono   demandate   all'Ispettorato    centrale
          repressione  frodi  di  cui  all'art.  10,  comma  1,   del
          decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.  462,  che
          assume la denominazione di  "Ispettorato  centrale  per  il
          controllo della qualita'  dei  prodotti  agroalimentari"  e
          costituisce struttura dipartimentale  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali.». 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante attuazione della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31
          ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          6 novembre  2012,  n.  190,  recante  disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - [Omissis]. 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
          civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza   e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  01,  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione
          dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e  per
          il  riordino  del  sistema  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge  28
          luglio 2016, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          giugno 2018, n. 144: 
              «Art. 01 (Attribuzione di funzioni al  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali).  -  1.   Le
          funzioni gia'  attribuite  ad  Agecontrol  S.p.a.  relative
          all'esecuzione  di  controlli  di  qualita'   su   prodotti
          ortofrutticoli  freschi  sia  nel   mercato   interno   che
          nell'import/export, oltre che alle  verifiche  istruttorie,
          contabili  e  tecniche  nell'agroalimentare,  nei  comparti
          interessati dagli  aiuti  comunitari,  sono  attribuite  al
          Ministero, che le  esercita  attraverso  la  SIN  S.p.a.  -
          Sistema   informativo    nazionale    per    lo    sviluppo
          dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto  previsto
          dall'art. 15-bis. 
              2.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al  presente
          articolo,  il  Ministero  assume  il  ruolo   di   stazione
          appaltante  con  riferimento  alla  procedura  ad  evidenza
          pubblica di cui all'art. 1, comma 6-bis, del  decreto-legge
          5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 2 luglio 2015, n. 91 e  all'esecuzione  dei  relativi
          accordi quadro. 
              3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni: 
                a)    indirizzo,     monitoraggio,     coordinamento,
          organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'art.
          15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'art. 3,  comma
          5, lettere a), b) c), d), ed e), che  li  svolge  anche  in
          autonomia organizzativa; 
                b) definizione  del  modello  organizzativo  e  delle
          regole  tecniche  per  l'interscambio   e   il   tempestivo
          aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi  informativi
          degli organismi pagatori, delle regioni  e  delle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, con le  procedure  di  cui
          all'art. 9, comma 4; 
                c) esecuzione dei controlli di cui all'art. 3,  comma
          5, lettere  f)  e  h),  attualmente  svolti  da  Agecontrol
          S.p.a.; 
                d) aggiornamento della  Banca  nazionale  dati  degli
          operatori ortofrutticoli e gestione  dei  relativi  aspetti
          sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica  amministrazione,  si   provvede   alla   puntuale
          individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie da trasferire in attuazione di quanto  previsto
          al comma 3, lettera a),  nonche'  alla  disciplina  per  il
          trasferimento delle medesime  risorse  e  alla  conseguente
          rideterminazione della  dotazione  organica  del  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali e di  AGEA,
          fermo restando che le eventuali successive modifiche  della
          dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono
          secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          8 febbraio 2019, n.  25,  recante  regolamento  concernente
          organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo, a norma  dell'art.  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 97, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  marzo
          2019, n. 74. 
              - Il  decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  116,
          recante disposizioni integrative e  correttive  al  decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione
          dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e  per
          il  riordino  del  sistema  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge  28
          luglio 2016, n. 154, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 ottobre 2019, n. 244. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art.  38  del  trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 26 ottobre 2012: 
              «Art. 38 (ex art. 32 del TCE). - 1. L'Unione  definisce
          e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. 
              Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca  e
          il commercio dei prodotti agricoli. Per  prodotti  agricoli
          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che
          sono  in  diretta  connessione   con   tali   prodotti.   I
          riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
          e l'uso del termine  «agricolo»  si  intendono  applicabili
          anche  alla  pesca,  tenendo  conto  delle  caratteristiche
          specifiche di questo settore. 
              2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39  a
          44 inclusi, le norme  previste  per  l'instaurazione  o  il
          funzionamento  del  mercato  interno  sono  applicabili  ai
          prodotti agricoli. 
              3. I prodotti cui si applicano  le  disposizioni  degli
          articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco  che
          costituisce l'allegato I. 
              4. Il funzionamento e lo sviluppo del  mercato  interno
          per  i  prodotti  agricoli   devono   essere   accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante   riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario: 
              «Art. 5 (I dipartimenti). - [Omissis]. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.».