Art. 2 
 
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
                           sviluppo rurale 
 
  1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero  in  materia  di
politiche di mercato nel settore agricolo e  agroalimentare,  cura  i
rapporti  con  l'Unione  europea  nella  fase  di  formazione  e   di
attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del  Parlamento
e della Commissione e promuove la tutela  degli  interessi  forestali
nazionali. 
  2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del  Ministero,
salve quelle relative alla pesca, le relazioni con l'Unione europea e
internazionali,  anche  in  sede  bilaterale  e  multilaterale,   ivi
compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del  commercio  (OMC),
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura  e
le risorse alimentari  (FAO),  ove  necessario  in  raccordo  con  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
esercita le competenze in materia  di:  sviluppo  del  mondo  rurale,
delle imprese del sistema agricolo  ed  agroalimentare;  investimenti
irrigui di rilevanza nazionale; politiche strutturali e  di  sviluppo
rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici
e  regolazione  delle  sementi;   tutela   e   valorizzazione   della
biodiversita' vegetale e animale  ai  fini  del  miglioramento  della
produzione agricola e forestale; adempimenti relativi al  regolamento
(UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza; attivita' venatoria e
gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione  delle
pratiche agricole  e  alimentari  tradizionali  e  dei  siti  rurali,
assicurando l'attuazione delle leggi 6  aprile  1977,  n.  184  e  27
settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito  della  politica
di  sviluppo  rurale;  programmazione   nazionale   in   materia   di
agriturismo; valorizzazione  del  comparto  agrituristico  nazionale;
gestione del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive  modificazioni,  a
sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite  da
calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie  e
attacchi parassitari; gestione del servizio  fitosanitario  centrale,
quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per  le  materie
disciplinate  dal  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.   214;
rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali  in  sede
europea e  internazionale  e  raccordo  con  le  politiche  forestali
regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
di cui all'articolo 8-quinquies, comma  3-quinquies,  della  legge  7
febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma  dei
carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali  e  rilascio
del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio
2013, n. 10. Il Dipartimento svolge le funzioni di  cui  all'articolo
01, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 
  3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti tre uffici di livello
dirigenziale generale: 
    a)  la  Direzione  generale  delle  politiche  internazionali   e
dell'Unione europea svolge le funzioni di  competenza  del  Ministero
nei seguenti ambiti di attivita': trattazione, cura e  rappresentanza
degli  interessi  agricoli  ed  agroalimentari  in  sede  dell'Unione
europea  per  gli  aspetti  di  mercato   e   i   sostegni   diretti;
partecipazione ai processi di elaborazione della posizione  comune  e
di formazione della politica agricola comune (di  seguito  denominata
PAC), e di definizione  dei  regolamenti,  delle  direttive  e  delle
decisioni   dell'Unione   europea   connessi   con   tale   politica;
predisposizione delle  disposizioni  nazionali  e  degli  altri  atti
necessari  ad  assicurare   l'applicazione   della   regolamentazione
dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato  agricolo
e agroalimentare e  di  sostegni  diretti;  analisi,  monitoraggio  e
valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento
della  spesa;  rappresentanza   dell'amministrazione   nel   Comitato
speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione
europea per la elaborazione della normativa di settore;  preparazione
dei lavori del Consiglio dei ministri  agricoli  dell'U.E.;  rapporti
con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati  membri,
nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche connesse agli aspetti  di
mercato  e  ai  sostegni  diretti  della  politica  agricola  comune;
coordinamento  dell'attivita'  svolta,   in   materia   di   mercati,
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi
pagatori e  dalle  altre  amministrazioni  deputate  all'applicazione
della  regolamentazione  dell'Unione  europea  ed  esecuzione   degli
obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale;  cura  al
riguardo le  relazioni  istituzionali  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali; svolge le funzioni relative all'esecuzione di controlli
di qualita' su prodotti ortofrutticoli freschi gia' esercitate  dalla
Societa' Agecontrol S.p.A., nonche' le funzioni di  cui  all'articolo
01, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.
74; adempimenti relativi all'attuazione della  normativa  dell'Unione
europea concernente il Fondo europeo agricolo  di  garanzia  (FEAGA);
riconoscimento degli  organismi  pagatori  previsti  dalla  normativa
dell'Unione  europea  e  supervisione  dell'attivita'  dei  medesimi;
monitoraggio dell'andamento dei  mercati  in  collaborazione  con  le
competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo  economico
e  gli  enti  competenti  in  materia;  trattazione  delle  tematiche
relative ai processi  di  allargamento  dell'Unione  europea  e  agli
accordi bilaterali dell'Unione  con  i  Paesi  terzi;  rappresentanza
degli interessi e delle posizioni nazionali,  salvi  quelli  relativi
alla  pesca,  negli  organismi  internazionali  multilaterali   quali
l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione  per
la cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE);  contingenti  ed
ostacoli  tecnici  e  tariffari  in  materia   di   importazione   ed
esportazione  dei  prodotti  agricoli  ed  agroalimentari;   funzioni
connesse con l'applicazione degli accordi internazionali  concernenti
i  mercati  e  gli  aiuti;  attivita'  di  competenza  relative  alle
politiche sulla distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti, ai sensi dell'articolo  58  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134,  al  riutilizzo  delle  eccedenze  alimentari  ed  alla
limitazione degli sprechi, in coordinamento con la Direzione generale
delle politiche nazionali  agroalimentari  e  dell'ippica;  attivita'
concernenti il Codex  alimentarius  di  cui  alla  risoluzione  della
Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; gestione  degli  accordi
internazionali in  materia  di  risorse  biologiche;  gestione  delle
attivita' ministeriali in sede UNESCO;  regolamentazione  dell'Unione
europea concernente la raccolta dati in  riferimento  alle  attivita'
svolte; accordi con Paesi terzi; misure connesse  alla  politica  dei
mercati; 
    b) la Direzione generale dello sviluppo rurale svolge le funzioni
di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti  ambiti  di  attivita':
trattazione,  cura  e  rappresentanza  degli  interessi  agricoli  ed
agroalimentari  in  materia  di  sviluppo  rurale;   elaborazione   e
coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza
con  quelle  dell'Unione  europea;  tutela  e  valorizzazione   della
biodiversita' vegetale e animale; miglioramento della  sostenibilita'
ambientale ed economica  delle  produzioni  agricole  e  zootecniche;
adempimenti relativi al Regolamento (UE) n. 511/2014 per gli  aspetti
di  competenza;  strumenti  ed  incentivi  in  materia  di  politiche
imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi  comprese
quelle giovanili e  di  ricambio  generazionale,  e  delle  strutture
aziendali  agricole;  contratti  agrari,  ricomposizione   fondiaria;
coordinamento delle politiche in favore  dell'imprenditoria  agricola
giovanile e femminile; risoluzione di problemi della  pluriattivita';
grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate  di  rilevanza
nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n.  752,  e  al  decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  nonche'  interventi  per   la
razionalizzazione  del  sistema  logistico  irriguo  nazionale  e  di
bonifica idraulica; attivita' di  competenza  relative  alle  materie
trasferite dal citato decreto legislativo  n.  96  del  1993,  e  dal
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104; gestione dei procedimenti, di competenza del Ministero,
riguardanti  il  credito  agrario  e  la  meccanizzazione   agricola;
gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite  da
eccezionali  avversita'  atmosferiche  o   da   crisi   di   mercato;
problematiche in materia di aiuti di Stato;  programmi  nazionali  di
ricerca;  indirizzo  e  monitoraggio  degli  istituti  e   laboratori
operanti  nell'ambito  della  ricerca  agricola   e   agroalimentare;
innovazione e  trasferimento  tecnologico  in  agricoltura;  studi  e
ricerche  volti  al  miglioramento   dell'alimentazione;   disciplina
generale e coordinamento in materia di  impiego  delle  biotecnologie
innovative nel settore  agroalimentare;  salvaguardia  e  tutela  dei
patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle
sementi, materiale di propagazione, registri di varieta'  vegetali  e
libri genealogici e  registri  anagrafici  del  bestiame  e  relativi
controlli funzionali;  elaborazione  delle  linee  di  programmazione
nazionale  in   materia   di   agriturismo,   di   multifunzionalita'
dell'impresa  agricola  e  sulla   pluriattivita'   in   agricoltura;
adempimenti  connessi  alla  gestione  del  Fondo   di   solidarieta'
nazionale di cui al decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  a
sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite  da
calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie  e
attacchi parassitari;  attivazione  delle  misure  di  aiuto  per  la
ripresa economica e produttiva delle imprese agricole  danneggiate  e
per il ripristino delle strutture  fondiarie  connesse  all'attivita'
agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare  la  stipula
di contratti assicurativi agevolati,  per  la  copertura  dei  rischi
climatici sulle coltivazioni  e  le  strutture  aziendali,  i  rischi
parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche  e  lo
smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del
servizio   fitosanitario   centrale,   quale   autorita'   unica   di
coordinamento e di contatto per le materie disciplinate  dal  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  214;  coordinamento  dei  servizi
fitosanitari  regionali  ai  sensi  dell'articolo  49   del   decreto
legislativo n. 214 del 2005;  adempimenti  connessi  al  settore  dei
fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale  di  propagazione  e  ai
registri di varieta' di specie  frutticole  e  di  vite;  adempimenti
connessi  all'attuazione   della   normativa   comunitaria   sull'uso
sostenibile  dei  fitofarmaci  e  al  coordinamento  delle  politiche
agroambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme
tecniche  che  contraddistinguono  le  misure   agroambientali,   ivi
compresi  quelli  relativi  alla  produzione  integrata,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai  fini
della valutazione economica delle misure stesse; attivita' in materia
venatoria  e  determinazione  delle  specie   cacciabili   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge  11  febbraio  1992,  n.  157,
riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; 
    c) la Direzione generale dell'economia montana  e  delle  foreste
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita':  rappresentanza  e  tutela   degli   interessi   forestali
nazionali in  sede  europea  e  internazionale;  coordinamento  delle
politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione  delle  linee
di politica forestale, della montagna e degli usi civici,  anche  con
riferimento  al  dissesto  idrogeologico  e  alla   mitigazione   dei
cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo
forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera
del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea;  coordinamento
delle  politiche  di   valorizzazione   della   biodiversita'   negli
ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e
del materiale di propagazione forestale, nel rispetto della normativa
europea  e  internazionale  vigente;  tutela  e  valorizzazione   dei
prodotti forestali e del sottobosco; tutela  e  valorizzazione  della
biodiversita' forestale; adempimenti relativi al Regolamento (UE)  n.
511/2014 per gli aspetti di competenza; gestione interventi forestali
di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132; adempimenti relativi
all'attuazione del decreto ministeriale  n.  18799  del  27  dicembre
2012,  di  istituzione  dell'Autorita'   nazionale   competente   per
l'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  995/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, e successive  modificazioni;  certificazione
in materia di commercio internazionale e di detenzione  di  esemplari
di fauna e di flora minacciati di  estinzione,  di  cui  all'articolo
8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n.  150,
tramite le unita' specializzate  dell'Arma  dei  carabinieri;  tenuta
dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio  del  parere  di  cui
all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 
  4. Il Dipartimento si articola complessivamente in diciotto  uffici
dirigenziali non generali. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  511/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, sulle misure  di  conformita'  per
          gli  utilizzatori  risultanti  dal  protocollo  di   Nagoya
          relativo all'accesso alle risorse genetiche e  alla  giusta
          ed equa ripartizione  dei  benefici  derivanti  dalla  loro
          utilizzazione nell'Unione  (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 20 maggio 2014, n. L 150. 
              - La legge 6 aprile 1977, n. 184, recante  ratifica  ed
          esecuzione   della   convenzione   sulla   protezione   del
          patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a  Parigi
          il  23  novembre  1972,  e'  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1977, n. 129. 
              - La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante  ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  del
          patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi  il  17
          ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza e  la  cultura  (UNESCO),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238. 
              - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
          interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
          2003, n. 38, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          aprile 2004, n. 95. 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,
          recante attuazione della direttiva  2002/89/CE  concernente
          le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione   e   la
          diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali
          o  ai  prodotti  vegetali,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8-quinquies,  comma
          3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n.  150,  recante
          disciplina dei reati relativi  all'applicazione  in  Italia
          della convenzione sul commercio internazionale delle specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre
          1975, n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    norme    per    la
          commercializzazione e la detenzione di  esemplari  vivi  di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44: 
              «Art. 8-quinquies. - [Omissis]. 
              3-quinquies. Ai  fini  dell'attuazione  della  presente
          legge,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          tramite  il   Corpo   forestale   dello   Stato,   provvede
          all'effettuazione  dei  controlli  e  delle  certificazioni
          previsti  dalla  convenzione   di   Washington.   All'onere
          derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in
          lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire  500  milioni  a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1993.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2  e  4  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo
          degli  spazi  verdi  urbani,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27: 
              «Art. 7 (Disposizioni per la tutela e  la  salvaguardia
          degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari  e
          delle  alberate  di   particolare   pregio   paesaggistico,
          naturalistico,  monumentale,  storico   e   culturale).   -
          [Omissis]. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  stabiliti
          i principi e i criteri direttivi per  il  censimento  degli
          alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni
          e per la redazione ed il periodico aggiornamento  da  parte
          delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3,
          ed e' istituito l'elenco degli  alberi  monumentali  e  dei
          boschi vetusti  d'Italia  alla  cui  gestione  provvede  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali.
          Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e'  data
          pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione
          della localita' nella quale esso sorge, affinche'  chiunque
          vi abbia interesse possa ricorrere  avverso  l'inserimento.
          L'elenco degli alberi  monumentali  e  dei  boschi  vetusti
          d'Italia  e'  aggiornato  periodicamente  ed  e'  messo   a
          disposizione, tramite sito internet, delle  amministrazioni
          pubbliche e della collettivita'. 
              [Omissis]. 
              4.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono  fatti  salvi  gli
          abbattimenti, le modifiche  della  chioma  e  dell'apparato
          radicale effettuati per casi motivati e  improcrastinabili,
          dietro specifica  autorizzazione  comunale,  previo  parere
          obbligatorio  e  vincolante  del  Corpo   forestale   dello
          Stato.». 
              - Per il riferimento all'art. 01, comma 1, del  decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento all'art. 01, comma  3,  lett.  c),
          del decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la  crescita
          del Paese, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26  giugno
          2012,  n.  147,  supplemento  ordinario,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   134,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
          supplemento ordinario. 
              «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene
          adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma
          annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di
          prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie
          nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
          erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di
          soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del
          Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
          applicano le disposizioni di cui all'art.  13  del  decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono
          destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al
          comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni
          liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il
          soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui
          al comma 2. 
              5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
          identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
          le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di
          economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,
          alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di
          produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
          europea.». 
              - La legge 8  novembre  1986,  n.  752,  recante  legge
          pluriennale per l'attuazione di interventi  programmati  in
          agricoltura, e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          novembre 1986, n. 264. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  recante
          trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e  Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art. 3 della  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79. 
              - Il decreto-legge 8  febbraio  1995,  n.  32,  recante
          disposizioni urgenti per accelerare  la  concessione  delle
          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno,  per  la
          sistemazione del relativo personale,  nonche'  per  l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio  nazionale,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33, convertito dalla legge  7
          aprile 1995, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1995, n. 84. 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 del  citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 214: 
              «Art. 49 (Servizio fitosanitario  centrale).  -  1.  Il
          Servizio fitosanitario centrale, opera presso il  Ministero
          delle  politiche  agricole  e   forestali   e   rappresenta
          l'autorita' unica di coordinamento e  di  contatto  per  le
          materie disciplinate dal presente decreto. 
              2. Al Servizio fitosanitario centrale compete: 
                a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
          Commissione   dell'Unione   europea,   con   il    Comitato
          fitosanitario permanente di cui all'art. 18 della direttiva
          2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi  fitosanitari  dei
          Paesi membri, con le Organizzazioni per la  protezione  dei
          vegetali  degli  altri  Paesi  e  con   le   Organizzazioni
          internazionali operanti nel settore fitosanitario; 
                b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare
          l'Italia  presso  i  Comitati  ed  i   gruppi   di   lavoro
          riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
          Organizzazioni internazionali, previo parere  del  Comitato
          di cui all'art. 52; 
                c) la determinazione degli standard tecnici  e  delle
          procedure  di  controllo,  anche  in   applicazione   degli
          standard prodotti  dall'European  and  Mediterranean  Plant
          Protection Organization (EPPO),  cui  debbono  attenersi  i
          Servizi fitosanitari regionali, previo parere del  Comitato
          di cui all'art. 52; 
                c-bis)  la  definizione  del  Piano   nazionale   dei
          controlli fitosanitari, cui  debbono  attenersi  i  Servizi
          fitosanitari regionali, previo parere del Comitato  di  cui
          all'art. 52; 
                d)    la    determinazione    dei    requisiti     di
          professionalita'   e   della   dotazione    minima    delle
          attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di  attivita'
          e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui
          all'art. 19, previo parere del Comitato di cui all'art. 52; 
                e) il coordinamento, l'armonizzazione e la  vigilanza
          sull'applicazione  del  presente  decreto  nel   territorio
          nazionale; 
                f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
          interventi obbligatori di cui  al  presente  decreto  e  la
          effettuazione  di  controlli  nell'esercizio   del   potere
          sostitutivo conseguenti ad inadempienze; 
                g)  la  tenuta  dei  registri   nazionali   derivanti
          dall'applicazione del presente  decreto  e  la  definizione
          delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da  parte
          dei Servizi fitosanitari regionali; 
                h)  la  redazione  delle  bozze   dei   provvedimenti
          relativi al recepimento di  norme  comunitarie  in  materia
          fitosanitaria, previo parere del Comitato di  cui  all'art.
          52; 
                i)  la  determinazione  delle   linee   generali   di
          salvaguardia   fitosanitaria   nazionale,    compresa    la
          formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
          di provvedimenti di lotta  fitosanitaria  obbligatoria,  su
          proposta del Comitato di cui all'art. 52; 
                i-bis) la determinazione di linee  generali  e  buone
          pratiche in materia fitosanitaria  per  l'attuazione  delle
          misure  relative  all'utilizzo  sostenibile  dei   prodotti
          fitosanitari; 
                l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
          diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi  ai
          vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di  una
          relazione annuale e la relativa divulgazione; 
                m) la raccolta  e  la  divulgazione  delle  normative
          fitosanitarie dei Paesi terzi  nonche'  delle  informazioni
          tecniche  provenienti  da  organizzazioni  comunitarie   ed
          internazionali; 
                n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
          di  riconoscimento  degli  Ispettori,  previo  parere   del
          Comitato di cui all'art. 52; 
                o) le comunicazioni ufficiali alla FAO,  all'European
          and Mediterranean  Plant  Protection  Organization  (EPPO),
          alla Commissione e agli altri Stati membri,  relative  allo
          status degli organismi nocivi da quarantena  o  di  recente
          introduzione,    come    previsto     dalla     Convenzione
          internazionale per la protezione dei vegetali. 
              3. Qualora il Comitato di cui all'art. 52  ritenga  che
          un Servizio fitosanitario regionale non applichi  le  norme
          di profilassi internazionale previste dal presente  decreto
          e cio'  comporti  gravi  rischi  fitosanitari  all'economia
          agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale: 
                a)    provvede     a     richiamare     ufficialmente
          l'Amministrazione competente al rispetto  della  normativa,
          fissando un termine per l'adeguamento alla stessa; 
                b) nel caso alla scadenza dei  termini  stabiliti  si
          riscontri il  protrarsi  dell'inadempienza  predispone  gli
          atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che  verranno
          adottati dal Ministro delle politiche agricole e  forestali
          con proprio decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
          3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in  materia  di
          etichettatura  e  di  qualita'  dei  prodotti   alimentari,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  2011,  n.
          41: 
              «Art.   2   (Rafforzamento   della   tutela   e   della
          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e
          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
          integrata). - [Omissis]. 
              6. Con successivi  provvedimenti,  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          provvede a istituire,  al  proprio  interno,  un  organismo
          tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
          lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: 
                a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; 
                b) la disciplina produttiva; 
                c)  il  segno  distintivo  con  cui  identificare   i
          prodotti conformi al Sistema; 
                d) adeguate misure di vigilanza e controllo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  3,  della
          legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  25
          febbraio 1992, n. 46: 
              «Art. 18 (Specie  cacciabili  e  periodi  di  attivita'
          venatoria). - [Omissis]. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, d'intesa con il  Ministro  dell'ambiente,  vengono
          recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui  al  comma  1,
          entro   sessanta    giorni    dall'avvenuta    approvazione
          comunitaria o  dall'entrata  in  vigore  delle  convenzioni
          internazionali. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito  l'Istituto
          nazionale  per  la  fauna  selvatica,  dispone   variazioni
          dell'elenco delle specie  cacciabili  in  conformita'  alle
          vigenti   direttive   comunitarie   e   alle    convenzioni
          internazionali   sottoscritte,    tenendo    conto    della
          consistenza delle singole specie sul territorio.». 
              - La delibera CIPE  6  agosto  1999,  n.  132,  recante
          progetto  speciale  promozionale  delle  aree  interne  del
          Mezzogiorno per la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli
          tipici. Progetto speciale per  interventi  di  forestazione
          protettiva e produttiva nelle aree a rischio  idrogeologico
          della Campania, e' pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  29
          ottobre 1999, n. 255, supplemento ordinario. 
              - Il regolamento (UE) 20 ottobre  2010  n.  995/2010/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, recante regolamento
          del parlamento europeo e del consiglio che  stabilisce  gli
          obblighi  degli  operatori  che  commercializzano  legno  e
          prodotti da esso derivati  (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 12 novembre 2010, n. L 295.