Art. 3 
 
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
              agroalimentare, della pesca e dell'ippica 
 
  1. Il Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica esercita le competenze  del
Ministero nel settore della pesca, delle politiche di filiera,  degli
investimenti e incentivi nazionali e per l'economia circolare,  della
tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti;  ferme  restando
le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero
della  salute,  svolge   le   funzioni   attribuite   dalla   vigente
legislazione al Ministero in materia di  etichettatura;  esercita  le
competenze  nel  settore  del  mercato  del  lavoro  in  agricoltura,
comprese quelle relative all'immigrazione, anche con  riferimento  al
contrasto al caporalato per quanto non di  competenza  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; cura le relazioni istituzionali
con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi
pluriennali di spesa, i servizi generali e  il  personale,  anche  ai
sensi del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82;  esercita  le
attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN),  ad  eccezione  di  quelle  attribuite  al
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale ai sensi  dell'articolo  01,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 74 del 2018; assicura  il  supporto  al  funzionamento
della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attivita' di comunicazione e
di informazione in materia  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed
agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo  comma,  della  legge  6
marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie  di  competenza
del Ministero;  esercita  le  competenze  nel  campo  dell'educazione
alimentare  di  carattere  non  sanitario,  cura   le   campagne   di
comunicazione e promozione agroalimentare e  della  pesca  in  ambito
nazionale   ed   europeo;   svolge   le   attivita'   relative   alla
partecipazione del Ministero alle fiere e  supporta  gli  enti  e  le
societa' vigilati dal Ministero per  la  partecipazione  alle  fiere;
svolge altresi' le competenze del Ministero nel settore dell'ippica e
delle relative scommesse. 
  2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti tre uffici di livello
dirigenziale generale: 
    a)  la  Direzione  generale  per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica svolge le  funzioni  di  competenza  del
Ministero nei seguenti ambiti di  attivita':  sviluppo  dell'economia
circolare nel  settore  agricolo  e  agroalimentare;  elaborazione  e
coordinamento  delle  linee  di  politica   nazionale   di   sviluppo
settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo
e  agroalimentare,  ivi  compresi  gli  strumenti  di  programmazione
negoziata  e  i  contratti  di  filiera  e  di  distretto  del  cibo;
disciplina generale  e  coordinamento  in  materia  di  qualita'  dei
prodotti agricoli  e  agroalimentari,  in  particolare  protezione  e
promozione dei prodotti  a  indicazione  geografica  DOP,  IGP,  STG;
esercita le  competenze  attribuite  dalla  vigente  legislazione  al
Ministero  in  materia  di  etichettatura;  disciplina   generale   e
coordinamento delle funzioni di cui all'articolo 1,  comma  1,  della
legge 6 marzo 1958, n. 199; certificazione delle  attivita'  agricole
ecocompatibili;  elaborazione,  attuazione  e   coordinamento   delle
politiche  di  sviluppo  economico  delle  imprese  agricole,   della
cooperazione  agroalimentare,  nonche'   della   trasformazione   dei
prodotti agricoli fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  dello
sviluppo economico; esercita le competenze nel  settore  del  mercato
del lavoro in agricoltura, anche  con  riferimento  al  contrasto  al
caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali;  problematiche  del  lavoro  nel   mercato
agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione,  sviluppo  delle
politiche di contrasto allo spreco alimentare  e  al  recupero  delle
eccedenze  in  coordinamento  con  la   direzione   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea;  esercizio  delle  attribuzioni
statali in materia alimentare  come  definita  all'articolo  1  della
legge 6 marzo  1958,  n.  199;  supporto  organizzativo-logistico  al
Comitato nazionale  vini;  disciplina  generale  e  coordinamento  in
materia di agricoltura biologica,  definizione  del  regime  e  delle
modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 3  febbraio
2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione
e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni
regionali;  riconoscimento  e   sostegno   delle   unioni   e   delle
associazioni  nazionali  dei  produttori  agricoli;  agro-energie   e
sviluppo  fonti  rinnovabili;  borsa  merci  e  vendita  diretta  dei
prodotti agricoli;  trasparenza  dei  mercati  e  commissioni  uniche
nazionali; promozione della  produzione  agroalimentare  italiana  in
ambito comunitario e internazionale, anche ai sensi  del  regolamento
(UE) 1144/2014; attivita'  di  comunicazione  e  di  informazione  in
materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari,  di  cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199,  della
pesca e nelle altre materie di competenza; educazione  alimentare  di
carattere non sanitario e  campagne  di  comunicazione  istituzionali
nelle  scuole;  servizi  informativi  di  pubblica  utilita'  per   i
consumatori; attivita' relative  alla  partecipazione  del  Ministero
alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per
la partecipazione alle fiere; sviluppo del settore ippico e  gestione
dell'attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e
delle scommesse sulle  corse  dei  cavalli  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; 
    b)   la   Direzione   generale   della    pesca    marittima    e
dell'acquacoltura che, per  le  funzioni  di  propria  competenza  si
avvale delle Capitanerie di porto, ivi  compreso,  sulla  base  delle
direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima  (RPM)  del  Corpo
delle Capitanerie di porto, svolge  le  funzioni  di  competenza  del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita': programmazione  nazionale
e linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura,  ivi
incluso   il   piano   strategico   nazionale   per   l'acquacoltura;
trattazione,  cura  e  rappresentanza   degli   interessi   nazionali
nell'ambito della politica della  pesca  e  dell'acquacoltura,  nelle
relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la
FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di  pesca,  nonche'
nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario  in
raccordo con il dicastero degli affari esteri; ricerca applicata alla
pesca ed alla acquacoltura; attivita' ai sensi del  regolamento  (UE)
n. 1004/2017 e delle norme europee in materia di raccolta, gestione e
uso  di  dati  nel  settore  della  pesca;  raccolta,  trattamento  e
certificazione dei  dati  sulle  attivita'  di  pesca  ai  sensi  del
regolamento  (CE)  n.  1224/2009  e  delle  relative  norme  europee;
disciplina generale e coordinamento  delle  politiche  relative  alle
attivita' di pesca  e  acquacoltura  in  materia  di  gestione  delle
risorse ittiche marine, d'importazione ed esportazione  dei  prodotti
ittici,  anche  ai  sensi  delle  normative  europee  finalizzate   a
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e  non  regolamentata;  tutela,  valorizzazione,   tracciabilita'   e
qualita' dei prodotti ittici, anche attraverso l'elaborazione  ed  il
coordinamento delle linee politiche e strategiche di  sviluppo  della
filiera; borsa merci e vendita  diretta  dei  prodotti  ittici  della
produzione primaria nazionale; misure tecniche e di gestione relative
all'attivita' di pesca marittima; attivita'  afferenti  al  Programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura; aiuti  di  Stato
in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito
peschereccio;  Autorita'  unica  competente  per   il   coordinamento
dell'attivita' di  controllo  di  tutte  le  autorita'  di  controllo
nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune
della pesca; Autorita' di gestione nazionale del  Fondo  europeo  per
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA); 
    c) la Direzione generale degli affari generali  e  delle  risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali  svolge
le funzioni di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti  ambiti  di
attivita': gestione unificata  delle  risorse  umane  e  strumentali;
reclutamento e concorsi; trattamento  giuridico  ed  economico  e  di
quiescenza,  istruzione  e   gestione   del   relativo   contenzioso;
procedimenti disciplinari; attivita' di  formazione  e  aggiornamento
professionale; relazioni con le  organizzazioni  sindacali,  supporto
tecnico-organizzativo  all'attivita'  di  contrattazione   collettiva
integrativa;  mobilita';  politiche  del  personale   per   le   pari
opportunita'; prevenzione  e  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  del
Ministero; attivita'  di  amministrazione  e  cura  degli  affari  di
carattere generale; centrale unica di committenza per le acquisizioni
di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse  articolazioni  del
Ministero; coordinamento dell'attuazione delle leggi  pluriennali  di
spesa; predisposizione, d'intesa  con  gli  altri  Dipartimenti,  del
bilancio del Ministero; organizzazione e  gestione  della  biblioteca
storica e corrente del  Ministero;  coordinamento  e  gestione  delle
attivita' dell'Ufficio relazioni  con  il  pubblico;  gestione  della
funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322;  attivita'  di  competenza  del  Ministero
relative  al  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN),   ad
eccezione  di  quelle  attribuite  al  Dipartimento  delle  politiche
europee  e  internazionali  e  dello   sviluppo   rurale   ai   sensi
dell'articolo 01 del decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74;
compiti previsti dall'articolo 17 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82;  transizione  alla  modalita'  operativa  digitale  e  i
conseguenti processi di riorganizzazione;  funzioni  di  supporto  al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai  quali  lo  Stato
contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e  agenzie,
sottoposti  alla  vigilanza  del  Ministero,  secondo  la   normativa
vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari  e  sulle
gestioni  di   ammasso;   comunicazione   istituzionale,   anche   in
riferimento agli strumenti multimediali,  alla  rete  Internet  e  ai
social media; attivita' di coordinamento dei rapporti con gli  uffici
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Il  Dipartimento  si  articola  complessivamente  in  diciannove
uffici dirigenziali non generali. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          codice dell'amministrazione digitale, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
              - Per il riferimento all'art. 01, comma 3, del  decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante  disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della
          legge 7  marzo  2003,  n.  38,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94: 
              «Art. 16  (Crediti  in  discussione  presso  la  Camera
          arbitrale).  -  1.  In  caso  di  crediti   vantati   dagli
          imprenditori  agricoli   nei   confronti   della   pubblica
          amministrazione,   la   camera   nazionale   arbitrale   in
          agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio  2002,
          n. 743 del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
          che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
          sara' definita la posizione del soggetto istante. 
              2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
          potranno tenere conto di tale certificazione ai fini  della
          valutazione complessiva  delle  garanzie  dell'imprenditore
          agricolo. 
              3. Gli adeguamenti alla regolamentazione  della  camera
          nazionale  arbitrale  in  agricoltura  sono  approvati,  su
          proposta degli organi della camera  medesima,  con  decreto
          ministeriale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 6  marzo
          1958,   n.   199,   recante   devoluzione   al    Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  dell'esercizio   delle
          attribuzioni  statali  in  materia  alimentare,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1958, n. 75: 
              «Art. 1 (Disposizioni generali). -  Sono  demandati  al
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 
                a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
          l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni  ed  alle
          disponibilita' dei generi alimentari; 
                b) le iniziative intese  a  promuovere  e  coordinare
          studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; 
                c) la ricerca ed il controllo dei dati  e  dei  mezzi
          per provvedere alla copertura del bilancio  alimentare  del
          Paese e per  la  migliore  organizzazione  dei  mercati  di
          vendita dei generi alimentari; 
                d) gli studi e le  provvidenze  economiche,  sociali,
          assistenziali, scientifiche ed educative  nel  campo  della
          alimentazione,  con  particolare  riguardo  ai   fabbisogni
          alimentari delle  classi  lavoratrici  vulnerabili  e  meno
          abbienti   avvalendosi   dell'Istituto   nazionale    della
          nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica  di
          diritto  pubblico  sotto   la   vigilanza   del   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste; 
                e) i rapporti con  gli  organi  internazionali  della
          alimentazione; 
                f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
          Commissariato  dell'alimentazione  che,  con  l'abrogazione
          delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
          legge. 
              Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a)  che
          riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
          vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
          foreste d'intesa con  il  Ministero  dell'industria  e  del
          commercio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
          3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in  materia  di
          etichettatura  e  di  qualita'  dei  prodotti   alimentari,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  2011,  n.
          41: 
              «Art.   2   (Rafforzamento   della   tutela   e   della
          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e
          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
          integrata). - [Omissis]. 
              3. E' istituito il «Sistema di  qualita'  nazionale  di
          produzione integrata», di seguito denominato «Sistema».  Il
          Sistema  e'  finalizzato  a  garantire  una  qualita'   del
          prodotto finale  significativamente  superiore  alle  norme
          commerciali correnti. Il Sistema assicura che le  attivita'
          agricole e zootecniche siano esercitate  in  conformita'  a
          norme tecniche di produzione integrata,  come  definita  al
          comma 4; la verifica del rispetto delle norme  tecniche  e'
          eseguita in base a uno  specifico  piano  di  controllo  da
          organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.». 
              - Il regolamento (UE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, recante regolamento del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativo  ad  azioni  di
          informazione  e  di  promozione  riguardanti   i   prodotti
          agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e
          che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  4
          novembre 2014, n. L 317. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile
          1998, n. 169, recante  regolamento  recante  norme  per  il
          riordino  della  disciplina  organizzativa,  funzionale   e
          fiscale dei giochi e delle scommesse  relativi  alle  corse
          dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai  sensi
          dell'art. 3, comma 78, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998,
          n. 125. 
              - Il regolamento (UE) 17 maggio 2017,  n.  2017/1004/UE
          del Parlamento europeo recante regolamento  del  Parlamento
          europeo  che  istituisce  un  quadro  dell'Unione  per   la
          raccolta, la gestione e l'uso di  dati  nel  settore  della
          pesca e un sostegno alla  consulenza  scientifica  relativa
          alla  politica  comune  della  pesca  e   che   abroga   il
          regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          giugno 2017, n. L 157. 
              - Il regolamento (CE) 20 novembre  2009,  n.  1224/2009
          del  Consiglio,  recante  regolamento  del  Consiglio   che
          istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
          il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
          che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  847/96,  (CE)   n.
          2371/2002, (CE) n. 811/2004,  (CE)  n.  768/2005,  (CE)  n.
          2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)  n.  388/2006,  (CE)  n.
          509/2007, (CE) n. 676/2007,  (CE)  n.  1098/2007,  (CE)  n.
          1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e  che  abroga  i  regolamenti
          (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.  1966/2006,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  22
          dicembre 2009, n. L 343. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  recante  norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: 
              «Art. 6. (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
          uffici di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,
          oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa  che  li
          riguarda: 
                a)   promuovono   e   realizzano   la    rilevazione,
          l'elaborazione, la diffusione e  l'archiviazione  dei  dati
          statistici    che    interessano    l'amministrazione    di
          appartenenza,   nell'ambito   del   programma    statistico
          nazionale; 
                b) forniscono al Sistema statistico nazionale i  dati
          informativi,   anche   in   forma   individuale,   relativi
          all'amministrazione o all'ente di appartenenza,  ovvero  da
          questi  detenuti  in  ragione   della   propria   attivita'
          istituzionale  o  raccolti   per   finalita'   statistiche,
          necessari  per  i  trattamenti  statistici   previsti   dal
          programma statistico nazionale.  Previa  richiesta  in  cui
          siano esplicitate le finalita' perseguite,  gli  uffici  di
          statistica forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i
          dati raccolti per finalita'  statistiche,  anche  in  forma
          individuale,  necessari  per   i   trattamenti   statistici
          strumentali al perseguimento delle finalita'  istituzionali
          del soggetto richiedente; 
                c)  collaborano  con  le  altre  amministrazioni  per
          l'esecuzione  delle  rilevazioni  previste  dal   programma
          statistico nazionale; 
                d) contribuiscono alla  promozione  e  allo  sviluppo
          informatico a fini statistici degli  archivi  gestionali  e
          delle raccolte di dati amministrativi. 
              2.  Gli  uffici  attuano   l'interconnessione   ed   il
          collegamento dei sistemi  informativi  dell'amministrazione
          di appartenenza con il Sistema  statistico  nazionale.  Per
          attuare  il  collegamento  tra   il   sistema   informativo
          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico
          nazionale,  la  presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
          promuove, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, specifiche intese  tra  il  Ministero
          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
          fine di assicurare il  pieno  rispetto  dell'anonimato  dei
          singoli contribuenti e del segreto fiscale. 
              3. Per i compiti di cui  al  comma  1,  gli  uffici  di
          statistica hanno accesso  a  tutti  i  dati  statistici  in
          possesso  dell'amministrazione   di   appartenenza,   salvo
          eccezioni relative  a  categorie  di  dati  di  particolare
          riservatezza  espressamente  previste  dalla  legge.   Essi
          possono  richiedere  all'amministrazione  di   appartenenza
          elaborazioni di dati necessari  alle  esigenze  statistiche
          previste dal programma statistico nazionale. 
              4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del
          comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla
          legge. 
              5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
          appartenenza possono  individuare  ulteriori  categorie  di
          dati assoggettabili anche per tempi determinati  a  vincolo
          di riservatezza, dandone comunicazione al comitato  di  cui
          all'art. 17. 
              6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
          di   ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT    e
          all'amministrazione di  appartenenza  un  rapporto  annuale
          sull'attivita' svolta.». 
              - Per il riferimento all'art. 01, comma 3, del  decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione digitale,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario: 
              «Art. 17. (Responsabile per la transizione  digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; 
                j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti
          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'art. 16, comma 1, lettera b). 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al  comma  1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
              1-quater. E'  istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma   2.   Ricevuta   la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
              1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito  una  guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
              1-sexies.  Nel   rispetto   della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
              1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies  possono
          esercitare le funzioni di cui al medesimo  comma  anche  in
          forma associata.». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.