Art. 4 
 
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
 
  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di  seguito
denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del  Ministero
dello sviluppo  economico,  ha  competenze  nelle  seguenti  materie:
prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione  e  nel
commercio  dei  prodotti  agroalimentari  e  dei  mezzi  tecnici   di
produzione per il settore primario;  vigilanza  sulle  produzioni  di
qualita'  registrata  che  discendono  da  normativa  comunitaria   e
nazionale;  programmi  di  controllo  per  contrastare   l'irregolare
commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti  da  Stati
membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni
di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a
sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini  dello
svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico
proprio e  propria  organizzazione  amministrativa  e  contabile,  in
applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3  e  4,  del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge
27 dicembre 2006, n.  296,  e  si  avvale  della  gestione  unitaria,
assicurata dalla Direzione  generale  degli  affari  generali,  delle
risorse  umane  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   gli   enti
territoriali, dei servizi comuni e del  personale,  limitatamente  al
reclutamento, alla formazione generale, al trattamento  giuridico  ed
economico  ed  al  relativo  contenzioso  del  personale  dipendente.
L'Ispettorato si avvale della centrale unica di  committenza  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c),  per  gli  acquisti  di  beni  e
servizi aventi importi superiori alle soglie di cui  all'articolo  35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  L'Ispettorato  assume
l'acronimo ICQRF. 
  2.  L'Ispettorato  si  articola,  a  livello   di   amministrazione
centrale, in due uffici di  livello  dirigenziale  generale,  con  le
denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate: 
    a) la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo  e  certificazione  e  tutela  del  consumatore  svolge  le
funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti   ambiti   di
attivita':  riconoscimento  degli  organismi  di   controllo   e   di
certificazione,  procedure  sanzionatorie  delle   infrazioni   nella
preparazione e nel commercio  dei  prodotti  agroalimentari  e  delle
sostanze di uso agrario o forestale  e  relativo  contenzioso;  avvio
della procedura di  esecuzione  forzata  delle  ordinanze-ingiunzioni
mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni
di risorse  strumentali  e  logistiche  dell'Ispettorato  e  relativa
attivita' contrattuale, fatto salvo l'avvalimento di cui al comma  1;
tenuta della contabilita'  economico-analitica;  coordinamento  della
gestione e  manutenzione  dei  beni  periferici  dell'Ispettorato  in
applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3  e  4,  del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; coordinamento dell'attivita' di  esecuzione
delle norme in materia di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  salute  dei
lavoratori presso gli uffici periferici  e  i  laboratori;  vigilanza
amministrativa sugli uffici territoriali ed  i  laboratori;  supporto
tecnico-organizzativo  all'attivita'  di  contrattazione   collettiva
integrativa;  trattamento  economico  accessorio  e   mobilita'   del
personale dell'Ispettorato; formazione  specifica  per  il  personale
dell'Ispettorato, comunicazione  istituzionale  in  raccordo  con  il
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica; 
    b) la Direzione generale della prevenzione e del  contrasto  alle
frodi agro-alimentari svolge le funzioni di competenza del  Ministero
nei seguenti ambiti  di  attivita':  programmazione  delle  attivita'
istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di  attivita'
svolti  dagli  uffici  territoriali  e  dai  laboratori;   indirizzo,
coordinamento  e  vigilanza  sull'attivita'  ispettiva  svolta  dagli
uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati  di
controllo  nell'ambito  dei  regimi  di   produzioni   agroalimentari
biologici  e  di  qualita'  registrata;  indirizzo,  coordinamento  e
vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita'  dei  laboratori;
attivita' di studio nelle  materie  di  competenza  dell'Ispettorato;
aggiornamento delle  metodiche  ufficiali  di  analisi  dei  prodotti
agroalimentari  e  delle  sostanze  di  uso  agrario   e   forestale;
promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico  da
parte dei laboratori;  rapporti  con  altri  organismi  di  controllo
nazionali  e  internazionali;   analisi   di   revisione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24  giugno  2004,  n.
157, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2004,  n.
204, e gestione del laboratorio  centrale  deputato  all'espletamento
delle predette analisi. 
  3. Il Dipartimento si articola complessivamente in otto  uffici  di
livello dirigenziale non generale,  e,  a  livello  territoriale,  in
dieci  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale   e   quattro
laboratori, ciascuno dei quali  costituisce  un  ufficio  di  livello
dirigenziale non generale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento all'art.  3,  commi  3  e  4,  del
          decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il riferimento  all'art.  1,  comma  1047,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  codice  dei
          contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19
          aprile 2016, n. 91, supplemento ordinario: 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
          un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione.
          L'erogazione   dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari  finanziari  di  cui  all'art.  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  8-bis,  del
          decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante  disposizioni
          urgenti   per   l'etichettatura    di    alcuni    prodotti
          agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e  pesca,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2004,
          n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2004,
          n. 186: 
              «Art.  1.  (Denominazioni  di  vendita  nazionali).   -
          [Omissis]. 
              8-bis. Il comma 2 dell'art.  11  del  decreto-legge  18
          giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: 
                "2. Per l'effettuazione delle analisi  di  revisione,
          anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi  1,
          2  e  3,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,
          l'Ispettorato centrale repressione frodi si  avvale,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di  uno
          dei propri laboratori di analisi".».