Art. 6 
 
                         Organismi operativi 
 
  1.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
dell'Arma dei  carabinieri,  posto  alle  dipendenze  funzionali  del
Ministro, svolge i compiti di cui agli  articoli  7  e  8,  comma  2,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.   177.
Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la  tutela
agroalimentare  svolge  controlli  straordinari  sulla  erogazione  e
percezione di aiuti comunitari nel  settore  agroalimentare  e  della
pesca e  acquacoltura,  sulle  operazioni  di  ritiro  e  vendita  di
prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a  Paesi  in  via  di
sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici  sulla  regolare
applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi  con
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'  dei  prodotti
agroalimentari, nell'attivita' di  prevenzione  e  repressione  delle
frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali  compiti,
il  reparto  puo'  effettuare  accessi  e  ispezioni   amministrative
avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti  per  l'esercizio
delle proprie attivita' istituzionali. 
  2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie  di
porto, istituito presso il Ministero, ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100,  dipende  funzionalmente
dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale
della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  per  le  attivita'  di
vigilanza e controllo  della  pesca  marittima,  dell'acquacoltura  e
delle relative filiere.  Esercita  le  funzioni  di  cui  al  decreto
interministeriale  1°  febbraio  2010,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale del 16 giugno 2010,  recante  «Organizzazione  del  Reparto
pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e  8,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
          recante disposizioni in materia di razionalizzazione  delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni     pubbliche,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213: 
              «Art. 7. (Assorbimento del Corpo forestale dello  Stato
          nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). -
          1. Il Corpo forestale dello Stato  e'  assorbito  nell'Arma
          dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia'  svolte
          dal citato Corpo previste dalla legislazione  vigente  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fermo
          restando  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  1,  e  ad
          eccezione delle  competenze  in  materia  di  lotta  attiva
          contro gli incendi boschivi e spegnimento con  mezzi  aerei
          degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco  ai  sensi  dell'art.  9,  nonche'   delle   funzioni
          attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo  della  guardia
          di finanza ai sensi dell'art.  10  e  delle  attivita'  cui
          provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali, ai sensi dell'art. 11. 
              2. In relazione a quanto previsto dal comma  1,  l'Arma
          dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: 
                a) prevenzione e repressione  delle  frodi  in  danno
          della qualita' delle produzioni agroalimentari; 
                b) controlli derivanti  dalla  normativa  comunitaria
          agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
          al  rispetto  della  normativa  in  materia  di   sicurezza
          alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; 
                c)  vigilanza,  prevenzione   e   repressione   delle
          violazioni compiute in danno dell'ambiente,  con  specifico
          riferimento  alla  tutela  del  patrimonio   faunistico   e
          naturalistico  nazionale  e  alla  valutazione  del   danno
          ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
          funzioni di cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; 
                d)  sorveglianza  e   accertamento   degli   illeciti
          commessi in violazione delle norme  in  materia  di  tutela
          delle  acque  dall'inquinamento  e   del   relativo   danno
          ambientale; 
                e)  repressione  dei  traffici   illeciti   e   degli
          smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                f) concorso nella  prevenzione  e  nella  repressione
          delle violazioni compiute in danno degli animali; 
                g)  prevenzione  e   repressione   delle   violazioni
          compiute in materia di incendi boschivi; 
                h)  vigilanza  e  controllo   dell'attuazione   delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  ambientale,   con
          particolare riferimento alla tutela delle foreste  e  della
          biodiversita' vegetale e animale; 
                i) sorveglianza sui  territori  delle  aree  naturali
          protette di rilevanza nazionale e  internazionale,  nonche'
          delle altre aree protette  secondo  le  modalita'  previste
          dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
          confinanti con le predette aree; 
                l)  tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali
          statali   riconosciute   di    importanza    nazionale    e
          internazionale, nonche' degli  altri  beni  destinati  alla
          conservazione della biodiversita' animale e vegetale; 
                m) contrasto al commercio illegale nonche'  controllo
          del  commercio  internazionale  e   della   detenzione   di
          esemplari di fauna e di  flora  minacciati  di  estinzione,
          tutelati ai sensi della Convenzione CITES,  resa  esecutiva
          con legge 19  dicembre  1975,  n.  874,  e  della  relativa
          normativa  nazionale,  comunitaria  e   internazionale   ad
          eccezione di quanto previsto agli  articoli  10,  comma  1,
          lettera b) e 11; 
                n) concorso nel  monitoraggio  e  nel  controllo  del
          territorio  ai  fini   della   prevenzione   del   dissesto
          idrogeologico,   e   collaborazione    nello    svolgimento
          dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; 
                o)  controllo  del  manto  nevoso  e  previsione  del
          rischio   valanghe,   nonche'   attivita'   consultive    e
          statistiche ad essi relative; 
                p)  attivita'  di  studio  connesse  alle  competenze
          trasferite con  particolare  riferimento  alla  rilevazione
          qualitativa e quantitativa delle risorse  forestali,  anche
          al  fine  della  costituzione   dell'inventario   forestale
          nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario  delle
          foreste, ai controlli sul  livello  di  inquinamento  degli
          ecosistemi forestali, al  monitoraggio  del  territorio  in
          genere  con   raccolta,   elaborazione,   archiviazione   e
          diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse  dal
          fuoco; 
                q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo
          dei collegamenti di cui all'art. 24 della legge 31  gennaio
          1994, n. 97; 
                r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali  nella  rappresentanza  e
          nella tutela degli interessi forestali  nazionali  in  sede
          comunitaria e internazionale e raccordo  con  le  politiche
          forestali regionali; 
                s) educazione ambientale; 
                t) concorso al  pubblico  soccorso  e  interventi  di
          rilievo  nazionale  di  protezione  civile  su   tutto   il
          territorio  nazionale,  ad  eccezione   del   soccorso   in
          montagna; 
                u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 
                v)  concorso  nel  controllo  dell'osservanza   delle
          disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363; 
                z) ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco di cui all'art. 9, commi 1  e  2,  con
          protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco sono definite le  operazioni
          di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di
          cui all'art. 7, comma 2, lettera i),  svolte  dalle  unita'
          specialistiche dell'Arma dei carabinieri. 
              3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017. 
              Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei  carabinieri  in
          conseguenza dell'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello
          Stato). - [Omissis]. 
              2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 169, comma 1,  dopo  la  lettera  c),  e'
          inserita la seguente: 
                  «c-bis) organizzazione  per  la  tutela  forestale,
          ambientale e agroalimentare;»; 
                b) all'art. 174,  comma  2,  lettera  b),  le  parole
          «Comandi di divisione, retti  da  generale  di  divisione,»
          sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale
          di divisione o di brigata,»; 
                c) dopo l'art. 174, e' inserito il seguente: 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
          e  agroalimentare,  che,  ferme  restando   la   dipendenza
          dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore  della
          Difesa, tramite  il  comandante  generale,  per  i  compiti
          militari,  e  la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro
          dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  162,  comma  1,
          dipende  funzionalmente  dal   Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali per  le  materie  afferenti
          alla sicurezza e tutela  agroalimentare  e  forestale.  Del
          Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, limitatamente  allo  svolgimento
          delle specifiche funzioni espressamente riconducibili  alle
          attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
          generale di corpo d'armata che esercita  funzioni  di  alta
          direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti
          dei comandi dipendenti. L'incarico di vice  comandante  del
          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
          agroalimentare e' attribuito al Generale  di  divisione  in
          servizio permanente effettivo del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 27  maggio  2005,  n.  100,  recante  ulteriori
          disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca
          e dell'acquacoltura e per il potenziamento della  vigilanza
          e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1,
          comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136: 
              «Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1.
          Al fine di conseguire un piu' efficace e  diretto  supporto
          alle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  della   pesca
          marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere,  e'
          istituito presso il Ministero delle  politiche  agricole  e
          forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
          Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. Con  decreto
          interministeriale  dei  Ministri  dell'economia   e   delle
          finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
          e  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e'   definita
          l'organizzazione del reparto medesimo. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.». 
              -  Il  decreto  Interministeriale  1°  febbraio   2010,
          recante Organizzazione del Reparto  pesca  marittima  (RPM)
          del Corpo delle capitanerie di porto, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2010, n. 138.