Art. 7 
 
               Dotazioni organiche e misure attuative 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   non
dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
«Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della  qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari»  di  cui  alle
tabelle A e B allegate al presente regolamento. 
  2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, il numero dei posti  di  funzione  di  livello
dirigenziale generale e' fissato in undici posizioni, ivi comprese le
posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il  numero  dei  posti  di
funzione  di  livello  dirigenziale  non  generale  e'   fissato   in
sessantuno, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione. 
  3.  Con  successivi   decreti   del   Ministro,   di   natura   non
regolamentare, da adottare, ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono
individuati  gli  uffici  di  livello   dirigenziale   non   generale
nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi  gli
uffici  e  laboratori  a  livello  periferico  e  sono  definite   le
attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
ripartito il contingente di personale delle  aree  prima,  seconda  e
terza, come determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali
e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si  provvede  alla
distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della  sede
centrale e delle sedi periferiche dello stesso. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,
          recante  disposizioni  urgenti  per  il  trasferimento   di
          funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
          e  le  attivita'  culturali,   delle   politiche   agricole
          alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo
          economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
          per la rimodulazione degli stanziamenti  per  la  revisione
          dei ruoli e delle carriere e  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario delle Forze di polizia e delle Forze  armate,
          in materia di qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle
          retribuzioni del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del   fuoco   e   per   la   continuita'   delle   funzioni
          dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre  2019,  n.
          222 convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
          2019,  n.  132,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          novembre 2019, n. 272: 
              «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo in materia di turismo). - [Omissis]. 
              3. La soppressione del  Dipartimento  del  turismo  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo determina  il  ripristino  presso  la  medesima
          Amministrazione  di  due  posti  funzione  dirigenziale  di
          livello non generale  equivalenti  sul  piano  finanziario.
          Conseguentemente la  dotazione  organica  dirigenziale  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
          del turismo e' rideterminata nel numero massimo  di  undici
          posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni  di
          livello non generale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante   riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  Ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettera e), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
          disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - [Omissis]. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              [Omissis]; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          8 febbraio 2019, n.  25,  abrogato  dal  presente  decreto,
          recava regolamento concernente organizzazione del Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12
          luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97.