IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria e dell'attivita' connessa; Considerata la finalita' di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuita' ed efficienza del servizio giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge Art. 1 Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. 3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.