Art. 3
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, si applicano altresi' dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le
udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli
uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data
successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o
pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche
di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del
medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione
collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo
2020.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti
titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative
sezioni staccate, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della citta' ove ha sede
l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di
coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal
Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite
dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le
prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le
persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu'
delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano
servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al
pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020,
assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la
data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico
programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta
eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali,
e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione
di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non
impugnabile.
4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla
base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la
discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita
istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare
almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i
difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del
comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata
della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto
previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle
udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da
remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione
dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la
funzionalita' del sistema informatico della giustizia amministrativa
e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse
attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso e' assicurato
congruo avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da'
atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti. Il luogo da
cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle
parti e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di
tutte le operazioni e' redatto processo verbale.
6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a
porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse.
8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce
l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della
prescrizione e della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.
10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le
seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 e'
sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.