Art. 4 
 
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
     e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti. 
  2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge  2
marzo 2020, n.  9,  per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi  sullo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 maggio 2020 i vertici degli  uffici  territoriali  e  centrali,
sentita  l'autorita'  sanitaria  regionale  e,   per   le   attivita'
giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta'
ove ha  sede  l'Ufficio,  adottano  le  misure  organizzative,  anche
relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire  il
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite  dal  Ministero
della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  dal
Presidente o dal Segretario generale della Corte dei  conti  e  delle
prescrizioni di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le  persone.  Per
gli  uffici  territoriali,  le  misure  sono  adottate   sentito   il
Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo  unico
regionale competente. 
  3. Per assicurare le finalita' di cui al comma 2, i  vertici  degli
uffici possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico   agli   uffici,
garantendo comunque l'accesso  alle  persone  che  debbono  svolgervi
attivita' urgenti; 
    b) la limitazione, sentito il dirigente  competente,  dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e  solo
per gli uffici che  non  erogano  servizi  urgenti,  la  chiusura  al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione  delle
udienze o delle adunanze; 
    e) la celebrazione  a  porte  chiuse  delle  udienze  o  adunanze
pubbliche del controllo; 
    f)  la  previsione  dello  svolgimento  delle  udienze  che   non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti
ovvero delle adunanze che non  richiedono  la  presenza  di  soggetti
diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti
da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il  contraddittorio  e
l'effettiva  partecipazione  all'udienza  ovvero   all'adunanza   del
controllo,  anche  utilizzando   strutture   informatiche   messe   a
disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,
con  attestazione  all'interno  del  verbale,  consenta   l'effettiva
partecipazione degli interessati; 
    g) il  rinvio  d'ufficio  delle  udienze  e  delle  adunanze  del
controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre  grave
pregiudizio alle parti. 
  4. In  caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le  attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e che scadono entro  il  31  maggio  2020,  sono
sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020. 
  5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze  sono  rinviate  a
norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso
dal giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto e la data del 31 maggio 2020.