Art. 4
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.
2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle
attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali,
sentita l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita'
giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta'
ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche
relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero
della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle
prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per
gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il
Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico
regionale competente.
3. Per assicurare le finalita' di cui al comma 2, i vertici degli
uffici possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici,
garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi
attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo
per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al
pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle
udienze o delle adunanze;
e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze
pubbliche del controllo;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti
ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti
diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti
da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del
controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a
disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,
con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati;
g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del
controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono
sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.
5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso
dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto e la data del 31 maggio 2020.