Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
decreto non devono derivare nuovi e maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   provvedono   ai   relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.