Art. 4 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  1,  ovvero  dell'articolo  3,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo  3,
comma 3.  Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene
mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a
un terzo. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5  a  30
giorni. 
  3. Le violazioni sono accertate ai sensi della  legge  24  novembre
1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo  202  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia  di  pagamento
in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di  cui
all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni  per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate  dalle
autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si  applica
l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al  comma  2,
ove necessario per impedire la prosecuzione o la  reiterazione  della
violazione,  l'autorita'  procedente  puo'   disporre   la   chiusura
provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una  durata  non
superiore  a  5  giorni.  Il  periodo  di  chiusura  provvisoria   e'
scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. 
  5. In caso di reiterata violazione della medesima  disposizione  la
sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata  e  quella  accessoria   e'
applicata nella misura massima. 
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
  7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,
n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con  l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire  800.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi  e  con
l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate
nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto
compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
  9.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali.  Al  personale  delle  Forze  armate
impiegato,  previo  provvedimento  del   Prefetto   competente,   per
assicurare l'esecuzione delle misure  di  contenimento  di  cui  agli
articoli 1 e 2 e' attribuita  la  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza.