Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli
articoli 3, comma 6-bis, e 4; 
    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  3. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.