IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno   1931,   n.   773,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»; 
  Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo  periodo,  della  legge  18
aprile  1975,  n.  110,  secondo  cui,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno,  sono  disciplinati  l'acquisto,  la   detenzione,   il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa  o
a gas compresso a canna liscia  ed  a  funzionamento  non  automatico
aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma,
secondo periodo, da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella
agonistica; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  recante  il
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  29  settembre
2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra  l'altro,
che entro il 31 dicembre 2015, le  armi,  anche  da  sparo,  ad  aria
compressa o gas compresso, destinate al lancio  di  capsule  sferiche
marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21  dicembre
1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese  dell'interessato,  a
verifica del Banco nazionale di prova; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Ritenuto di dover dare  attuazione  al  citato  articolo  2,  terzo
comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  00429  espresso  dalla
Sezione  Consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  7
febbraio 2019; 
  Vista  la  comunicazione  data  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  con  nota  n.  0016014  del  9  agosto   2019,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione  dell'articolo  2,  terzo
comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975,  n.110  disciplina
l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo  degli
strumenti marcatori, aventi le caratteristiche  tecniche  di  cui  al
medesimo articolo 2, comma 3, secondo  periodo,  che  possono  essere
impiegati a fini amatoriali e agonistici. 
  2. Il presente regolamento disciplina, altresi',  le  modalita'  di
verifica della conformita' dei prototipi degli strumenti marcatori di
cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              Schema di decreto  del  Ministro  dell'interno  con  il
          quale sono definite  le  disposizioni  per  l'acquisto,  la
          detenzione,  il  trasporto,  il   porto   degli   strumenti
          marcatori da  impiegare  nell'attivita'  amatoriale  ed  in
          quella agonistica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma  3,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
          18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della  disciplina
          vigente per il controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e
          degli esplosivi.): 
                «Art.  2  (Armi  e  munizioni  comuni  da  sparo).  -
          (Omissis). 
                3. Sono  infine  considerate  armi  comuni  da  sparo
          quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di
          gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e  strumenti  per  i  quali  il  Banco
          nazionale di prova escluda, in  relazione  alle  rispettive
          caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
          Non sono  armi  gli  strumenti  ad  aria  compressa  o  gas
          compresso a canna liscia e a funzionamento non  automatico,
          destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di
          sostanze o miscele classificate come pericolose dall'art. 3
          del regolamento n. 1272/2008/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  che  erogano  una
          energia cinetica non superiore a  12,7  joule,  purche'  di
          calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non  superiore  a
          17,27 millimetri. Il Banco  nazionale  di  prova,  a  spese
          dell'interessato, procede a  verifica  di  conformita'  dei
          prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano
          una energia cinetica superiore a 7,5 joule  possono  essere
          utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso
          di inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di   cui
          all'art. 17-bis, primo comma, delregio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773. Con decreto del  Ministro  dell'interno  sono
          definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione,  il
          trasporto,  il  porto  e  l'utilizzo  degli  strumenti   da
          impiegare  per  l'attivita'   amatoriale   e   per   quella
          agonistica.». 
 
          Nota alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri.): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                (Omissis).». 
              - Il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773  reca:
          «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2,  terzo  comma,  ultimo
          periodo, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  si  veda  la
          nota al titolo. 
              - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca:
          «Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio
          2003, n. 229  (Interventi  in  materia  di  qualita'  della
          regolazione, riassetto normativo e codificazione.  -  legge
          di semplificazione 2001): 
                «Art.  7  (Riassetto  in  materia   di   tutela   dei
          consumatori). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi,  per
          il riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          tutela dei consumatori ai sensi e secondo i  principi  e  i
          criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge  15  marzo
          1997, n. 59, come sostituito  dall'art.  1  della  presente
          legge, e nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) adeguamento della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali  e  articolazione
          della stessa allo  scopo  di  armonizzarla  e  riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento degli obiettivi di  tutela  del  consumatore
          previsti in sede internazionale; 
                  b) omogeneizzazione  delle  procedure  relative  al
          diritto di recesso del consumatore nelle diverse  tipologie
          di contratto; 
                  c) conclusione, in materia di contratti a distanza,
          del regime di vigenza transitoria delle  disposizioni  piu'
          favorevoli per i consumatori,  previste  dall'art.  15  del
          decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,  di  attuazione
          della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e rafforzamento della  tutela  del
          consumatore in materia di televendite; 
                  d) coordinamento, nelle procedure  di  composizione
          extragiudiziale delle controversie,  dell'intervento  delle
          associazioni   dei   consumatori,   nel   rispetto    delle
          raccomandazioni   della   Commissione    delle    Comunita'
          europee.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          legislativo  29  settembre  2013,  n.  121.   (Disposizioni
          integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre
          2010, n.  204,  concernente  l'attuazione  della  direttiva
          2008/51/CE, che modifica la direttiva  91/477/CEE  relativa
          al  controllo  dell'acquisizione  e  della  detenzione   di
          armi.): 
                «Art. 6 (Disposizioni  finali).  -  1.  Entro  il  31
          dicembre 2015 le armi da  fuoco  per  uso  scenico  di  cui
          all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche'  le
          armi, anche da sparo, ad aria  compressa  o  gas  compresso
          destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di  cui
          all'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
          e all'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo  1986,  n.  85,
          devono  essere  sottoposte,  a  spese  dell'interessato,  a
          verifica del Banco nazionale di prova. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  3,  della
          legge  21  dicembre  1999,  n.   526.   (Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1999): 
                «Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18  aprile
          1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di  armi  con
          modesta capacita' offensiva). - (Omissis). 
                3. Al fine di pervenire ad un piu'  adeguato  livello
          di  armonizzazione  della  normativa  nazionale  a   quella
          vigente negli altri Paesi  comunitari  e  di  integrare  la
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio,  del  18  giugno  1991,
          relativa al controllo dell'acquisizione e della  detenzione
          di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela  della
          sicurezza pubblica il Ministro  dell'interno,  con  proprio
          regolamento da emanare nel  termine  di  centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad
          aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia  corte,  i
          cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore  a
          7,5 joule. 
                (Omissis).». 
              -  Il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635  reca:
          «Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo
          unico 18 giugno 1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2,  terzo  comma,  ultimo
          periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si  vedano  le
          note alle premesse.