Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «attivita' agonistica»: l'attivita' svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, in campi attrezzati, nell'ambito di attivita' sportive, praticate con allenamenti costanti e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti, societa' o soggetti privati, aventi come finalita' quella di promuovere la pratica sportiva; b) «attivita' amatoriale»: l'attivita' svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, per divertimento o passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago; c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110; d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose; e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto; f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e integrazioni»; g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»; h) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita' amatoriale»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi; i) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita' agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi; l) «verifica di conformita'»: la verifica di conformita' da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2,terzo comma, della legge n. 110 del 1975.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, del regolamento n. 1272/2008/CE. (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.): «Art. 3 (Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo). - Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I e' considerata pericolosa ed e' classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato. Qualora nell'allegato I le classi di pericolo siano differenziate in base alla via di esposizione o alla natura degli effetti, la sostanza o miscela e' classificata secondo tale differenziazione.». - Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse. - Per il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.