Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «attivita' agonistica»: l'attivita' svolta con  gli  strumenti
marcatori di cui  all'articolo  1,  comma  1,  in  campi  attrezzati,
nell'ambito di attivita' sportive, praticate con allenamenti costanti
e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni,  enti,
societa'  o  soggetti  privati,  aventi  come  finalita'  quella   di
promuovere la pratica sportiva; 
    b) «attivita' amatoriale»: l'attivita' svolta con  gli  strumenti
marcatori  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  per  divertimento  o
passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago; 
    c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco  Nazionale  di  prova  di
Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge  18  aprile  1975,
n.110; 
    d) «campi attrezzati»: aree  autorizzate  ed  attrezzate  per  lo
svolgimento delle attivita' amatoriali  ed  agonistiche  nelle  quali
sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas  compresso  a  canna
liscia e a funzionamento  non  automatico,  destinati  al  lancio  di
capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose; 
    e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di
sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo  3  del
regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del
presente decreto; 
    f) «Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza»:  il  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
    g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»; 
    h) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita'  amatoriale»:
gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna  liscia  e  a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che  erogano  una
energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purche'  di  calibro  non
inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri,  che,
ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110  del  1975,
non sono armi; 
    i) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita'  agonistica»:
gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna  liscia  e  a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che  erogano  una
energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di  calibro  non
inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri,  che,
ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110  del  1975,
non sono armi; 
    l) «verifica di conformita'»: la verifica di conformita' da parte
del Banco  Nazionale  di  prova  dei  prototipi  degli  strumenti  da
impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella  agonistica,  aventi
le caratteristiche di cui all'articolo 2,terzo comma, della legge  n.
110 del 1975. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il testo dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, del  regolamento  n.
          1272/2008/CE. (Regolamento del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e  all'imballaggio  delle  sostanze  e  delle  miscele  che
          modifica e abroga le direttive 67/548/CEE  e  1999/45/CE  e
          che reca modifica al regolamento (CE) n.  1907/2006  (Testo
          rilevante ai fini del SEE.): 
              «Art. 3 (Sostanze e miscele pericolose e specificazione
          delle classi di pericolo). - Una  sostanza  o  miscela  che
          corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per  la
          salute o per l'ambiente definiti  nelle  parti  da  2  a  5
          dell'allegato   I   e'   considerata   pericolosa   ed   e'
          classificata   nelle   rispettive   classi   di    pericolo
          contemplate in detto allegato. Qualora nell'allegato  I  le
          classi di pericolo siano differenziate in base alla via  di
          esposizione o alla natura  degli  effetti,  la  sostanza  o
          miscela e' classificata secondo tale differenziazione.». 
              - Per il regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano
          le note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2,  terzo  comma,  ultimo
          periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si  vedano  le
          note alle premesse.